Art. 220 Lavori di manutenzione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;

c) il computo metrico;

d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

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