Art. 213 Attività di progettazione per i beni culturali

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.

2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.

3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.

4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene.

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