Art. 18 Documenti componenti il progetto preliminare

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

e) planimetria generale e schemi grafici;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

g) calcolo sommario della spesa.

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;

b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.

3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.

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Giurisprudenza e Prassi

PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DELIBERA DI APPROVAZIONE - MANCANZA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TAR PIEMONTE SENTENZA 2008

In punto di diritto va ricordato che in materia di progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' occorre osservare le prescrizioni del Regolamento sui Lavori pubblici (D.P.R. 554/1999, applicabile in via transitoria ex art. 253, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici), il cui art. 15, comma 6 stabilisce che il progetto preliminare deve rispettare gli standards dimensionali e di costo definiti nel documento preliminare.

Le discrepanze in aumento rilevate nel caso di specie appaiono al Collegio violare l’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 554/1999 per avvenuto superamento del limite di spesa previsto nel documento preliminare alla progettazione, i cui standards di costo sono vincolanti per il progetto preliminare e definitivo in forza del citato comma 6.

La ratio della delineata vincolativita' va ravvisata a parere del Tribunale nel perseguimento di un’istanza di contenimento della spesa pubblica, di trasparenza e certezza della spesa stessa, posto che, sottratto il contributo regionale, che rimane invariato, tutti gli incrementi rispetto al costo programmato nel documento preliminare non finiscono che per gravare sull’ente realizzatore dell’opera e, in ultima analisi, sulla collettivita'.

Le rilevate discrasie in termini di quadri economici sono poi aggravate dall’assenza di qualsivoglia motivazione in punto alla eventuale necessita' della deroga del piano finanziario rispetto ai limiti di cui al documento preliminare, conferendosi cosi' un carattere di macroscopica violazione delle regole di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e di difetto di motivazione pure articolate dal ricorrente e che appaiono, pertanto, fondate.

Parimenti da condividere è la deduzione di violazione dell’art. 18 del D.P.R. n. 554/999, che alla lettera a) contempla quale componente del progetto preliminare, la Relazione illustrativa, i cui contenuti tipici sono definiti dall’art. 19 espressamente dedicato e rubricato a tale documento.

Ebbene tale Relazione, oltre alla descrizione dell’intervento da realizzare (lett. A), deve contenere una serie di specifici ulteriori elementi, tra i quali appare particolarmente significativa al Collegio quella delineata alla lettera c), e cioè "l'esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilita' ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati" .

Sul punto, constata il Collegio che il progetto preliminare contiene una "Relazione tecnica di progetto e Tabella riassuntiva" (doc. 16 ricorr.) ma tale documento, benche' descriva l’intervento da realizzare, contenendo altresi' ulteriori importanti indicazioni, non puo' ricondursi allo specifico componente definito dall’art. 19 del D.P.R. 554/99.

PROJECT FINANCING - SCELTA DISCREZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Appartiene alla insindacabile discrezionalità dell’Amministrazione locale di procedere, in unica fase, alla progettazione unitaria di un intero comparto, rientrante nell’ambito di una riqualificazione urbana regolarmente programmata ferma l’esigenza, anch’essa evidenziata, che una volta individuata la realizzazione del parcheggio interrato…come categoria di intervento autonomo e suscettibile di autofinanziamento…la relativa proposta non può legittimamente essere presa in considerazione ed essere valutata di pubblico interesse, ove il progetto preliminare lasci irrisolto, a livello di progettazione, un aspetto fondamentale della riqualificazione quale è quello della sistemazione in superficie dell’area interessata.

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Una volta che il progetto è pervenuto alla fase definitiva, non è più possibile revocarlo e farvi subentrare un altro professionista in assenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.