Art. 17 Quadri economici

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a) lavori a misura, a corpo, in economia;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

2 - rilievi, accertamenti e indagini;

3 - allacciamenti ai pubblici servizi;

4 - imprevisti;

5 - acquisizione aree o immobili;

6 - accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;

7 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

8 - spese per attività di consulenza o di supporto;

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.

2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

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