Art. 172 Certificato di ultimazione dei lavori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

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Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI - PERIZIA DI VARIANTE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Riguardo all’incongruenza riportata nel certificato di ultimazione lavori ex art. 172, comma 2, del d.P.R. 554/99, si rappresenta alla Direzione Lavori l’esigenza di una piu' rigorosa applicazione della disposizione predetta, limitandola ai casi di necessita' di completamento delle lavorazioni di piccola entita', che siano del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalita' dei lavori gia' eseguiti; riguardo alla perizia di variante si richiama il Responsabile del procedimento all’esigenza di promuovere la redazione della perizia di variante ex art 132 del D.lgs. 163/2006 non appena constatata la necessita' della stessa; riguardo al rilevato inadempimento della comunicazione da effettuare all’Osservatorio ai sensi dell’art.133, comma 9 del DPR 554/99, dispone l’invio degli elementi acquisiti alla Direzione Generale OSAM, per l’avvio dell’attivita' istruttoria di competenza

Oggetto: intervento di recupero e riqualificazione di p.za del Trivio, M..

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’atto nel quale l’appaltatore deve iscrivere riserva in caso di sospensione lavori illegittima. [B] Sulla determinazione del risarcimento del danno da sospensione illegittima ai sensi dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000. [C] Sul risarcimento dei danni che spetta all’impresa laddove la direzione lavori si attivi tardivamente per verificare la conclusione dei medesimi. [D] Sulla possibilità o meno che l’Amministrazione rilevi l’inammissibilità delle riserve dopo aver offerto una somma all’appaltatore