Art. 152 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della Legge;

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;

g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;

h) spese per attività di consulenza o di supporto;

i) spese per commissioni giudicatrici;

l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto;

o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.

2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.

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