Art. 151. Camera Arbitrale per i lavori pubblici

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (Seguiva un periodo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.

3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.

5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonchè avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.

6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonchè dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonchè al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.

8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.

9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni. Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti.

11. Gli importi dei corrispostivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al " Visto" della Corte dei conti) e del compenso agli arbitri.

12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio.

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