Art. 131 Differenze riscontrate all'atto della consegna

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165.

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Giurisprudenza e Prassi

LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTI PROGETTUALI NON IMPLICA RINUNCIA ALLE RISERVE GIÀ RITUALMENTE ISCRITTE

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione non può essere intesa quale rinuncia alle riserve avanzate in corso d'opera, in assenza di un'apposita dichiarazione di volontà o di comportamenti univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi delle stesse. L'atto di sottomissione, avendo natura di negozio accessorio volto a regolare l'esecuzione di varianti, non rientra tra i documenti contabili nei quali l'appaltatore ha l'onere, a pena di decadenza, di iscrivere o reiterare le riserve.

«la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere intesa quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10603)».