Art. 127 Sicurezza nei cantieri

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:

a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione;

d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 bis della Legge.

Condividi questo contenuto:

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/11/2006 - COORDINATORE SICUREZZA

L'Istituto ha necessità di nominare un professionista esterno quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in base ai d.lsg 494/96 e 528/99, in quanto carente di personale per poter rivestire tale figura. Si chiede di conoscere in quale momento del procedimento deve essere nominato ufficialmente il coordinatore in fase di progettazione e quando il coordinatore in fase di esecuzione e se tali figure fanno parte a tutti gli effetti dell'ufficio di direzione lavori.


QUESITO del 20/11/2006 - COLLAUDO

L'Amministrazione Comunale ha la necessità di affidare l'incarico di collaudo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria di una piccola lottizzazione (€. 62.000) realizzate a scomputo degli oneri da parte di privati. E' possibile affidare l'incarico di collaudo al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione? (incarico affidata dalla ditta lottizzante). L'attività di coordinatore della sicurezza può essere considerata al di fuori di quelle previste dal punto c) comma 4 dell'art. 188 del DPR 554/1999?