Art. 11 Disposizioni preliminari

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della Legge.

3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento.

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