Art. 10. Accesso agli atti

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

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Giurisprudenza e Prassi

RELAZIONI DEL DIRETTORE LAVORI E DEL COLLAUDATORE SOTTRATTE ALL'ACCESSO AGLI ATTI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2010

Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, devono ritenersi sottratte all’accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa (ex multis, Consiglio di Stato sez. V 15 aprile 2004 n. 2163; Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2002 n. 3842; Tar Sicilia, Palermo sez II 23 maggio 2005 n. 847). Il fondamento normativo dell’orientamento giurisprudenziale sopra citato è rappresentato dall’art. 24, comma 1°, della l. n. 241/1990, che, nella formula originaria (vigente al momento delle adozione dell’atto impugnato), disponeva testualmente: "Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801 nonche' nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento". Questa disposizione letta, infatti, in combinato disposto con quella contenuta nell’art. 31bis della l. n. 109/1994, introdotto dal d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995 n. 216, che conferiva carattere riservato alle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore, ha indotto la richiamata giurisprudenza amministrativa a ritenere sottratte all’accesso le predette relazioni.

La sottrazione all’accesso delle relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa è stata definitivamente ed espressamente consacrata nell’art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della l. 11 febbraio 1994 n. 109), con disposizione da ritenersi applicabile anche ai rapporti pregressi all’entrata in vigore del predetto Regolamento, in base a quanto disposto dall’art. 232 del D.P.R. n. 554/1999, con il solo limite delle situazioni ormai definite o esaurite.

Nel caso di specie, il diniego di accesso, oltre che quindi giuridicamente supportato dal dato letterale delle norme sopra richiamate, appare coerente con la stessa ratio delle disposizioni medesime, rappresentata dalla necessita' di evitare la diffusione, al di fuori dell’amministrazione, del contenuto di relazioni indirizzate alla amministrazione, contenenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della definizione della controversia potenziale o in atto tra l’amministrazione e l’appaltatore in merito alla esatta esecuzione del contratto.