Art. 108 Garanzie di concorrenti riuniti

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 1), della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3 della Legge.

Condividi questo contenuto: