Art. 106 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.

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