Art. 105 Polizza assicurativa del progettista

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre di responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anzichè al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI SOPRA SOGLIA - AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

Nel caso di affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria di settore, per i quali è previsto, dall’art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., debbano applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 157/95 e s.m., l’articolo 8, comma 4, di detta legge delegata prevede che i bandi di gara siano redatti secondo il suo allegato n. 4 che, alla lettera B, punto 10, consente che in detti bandi siano contenute “se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste”. La scelta di richiedere la prestazione della cauzione provvisoria spetterebbe pertanto alla stazione appaltante (TAR. Friuli Venezia Giulia 14.1.2000, n. 66).

Il Regolamento di attuazione della legge quadro (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), inoltre, nel disciplinare la procedura di affidamento dei servizi sopra soglia, dispone, al primo comma dell’art. 70, che “la stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all’articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1-quater, della Legge per quanto compatibili”. In virtù dell’espresso rinvio operato da detta norma regolamentare all’art. 10, comma 1, della legge quadro, la stazione appaltante, in caso di riscontro negativo circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, procede dunque all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 6769/03 del 30.10.2003.



Pertanto, anche nelle more delle modifiche legislative volte a recepire nel nostro ordinamento le direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, appare opportuno, al momento, non discostarsi dalla comune prassi interpretativa secondo la quale è facoltà della stazione appaltante richiedere, nelle gare per gli affidamenti di incarichi professionali sopra soglia, la cauzione provvisoria eventualmente adottando, specificandole nel bando di gara, le modalità previste dall’art. 30, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m. per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici.



Appare altresì in contrasto con il principio di proporzionalità ed adeguatezza la clausola del bando di gara per l’appalto di servizi d’importo stimato pari a 685.000 euro, che prevede il versamento di una cauzione provvisoria d’importo pari a 100.000 euro (v. TAR Lazio, sez. III, 02-02-2004, n. 941). Parimenti, non può ritenersi ammissibile la previsione, contenuta nello stesso bando di gara, della costituzione di una cauzione definitiva, giacché, come chiarito dalla deliberazione di questa Autorità n. 51/2004, detta cauzione “ha la funzione di assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in conseguenza dell’eventuale violazione degli obblighi contrattuali. Funzione che viene espletata dalla garanzia di cui all’articolo 30, comma 5, della legge quadro ed all’articolo 105 del Regolamento di attuazione. La richiesta aggiuntiva quindi di una cauzione definitiva verrebbe a costituire un duplicato di garanzia, e di conseguenza sostanzierebbe un onere aggiuntivo a carico del progettista”. Per quanto riguarda, infine, la dichiarazione di impegno, da parte di una compagnia assicuratrice, alla stipula della polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m., è da ribadire quanto già precisato dall’Autorità con il Comunicato del 30.11.2005, e cioè che le stazione appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione in sede di gara. Ciò in quanto l’art. 105, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., prevede inequivocabilmente che tale dichiarazione deve essere presentata dal progettista alla data dell’affidamento dell’incarico.

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROGETTISTA

AUTORITA LLPP COMUNICATO 2005

Oggetto: Polizza di responsabilità civile professionale del progettista; dichiarazioni ex art. 105, comma 4, DPR 554/99.

Le stazioni appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione di impegno da parte delle compagnie di assicurazione in sede di gara, in quanto ciò risulta in contrasto con la suindicata disposizione e comporta un ingiustificato aggravio del procedimento.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/04/2011 - SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE: ALLEGATO IIA O CONCESSIONE DI SERVIZI?

Nel Disciplinare di gara per affidamento incarico servizi di ingegneria sottosoglia (€ 100.000,00) era prevista la presentazione di una dichiarazione del rappresentante di una compagnia di assicurazione … con allegazione della documentazione comprovante il conferimento allo stesso dei necessari poteri di firma, attestante che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la compagnia di assicurazione, rilascerà, ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del DPR 554/99, apposita polizza assicurativa. Alcuni professionisti hanno avanzato la presunta irregolarità di alcune dichiarazioni alle quali non era stata allegata la “documentazione comprovante il conferimento allo stesso dei necessari poteri di firma” e/o in altri casi non era intestata a tutto il raggruppamento ma solo ad uno o ad alcuni componenti. È legittima la discrezionalità applicata dalla stazione appaltante stante: 1.L’Avcp con comunicato del 30/11/2005 si era già espressa in merito ovvero che le Stazioni Appaltanti non possono chiedere in fase di gara la suddetta dichiarazione al fine di non aggravare oltre il procedimento. 2.L’impegno al rilascio della polizza è stato comunque presentato dall’aggiudicatario e la stessa può essere adeguatamente regolarizzata in fase di stipula del contratto. 3.Pochi professionisti hanno allegato la documentazione come richiesto, per cui l’esclusione di tutti gli altri avrebbe creato un contrasto con il principio generale secondo il quale occorre, ove possibile, garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti senza aggravio del procedimento. 4.L’art. 105 del DPR 554/99, tra l’altro, prevede che la dichiarazione debba essere rilasciata dal professionista al momento della sottoscrizione del contratto e la mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. 5.Siamo ancora nella fase dell’aggiudicazione provvisoria e verifica dei requisiti.


QUESITO del 22/03/2011 - PRESENTAZIONE FATTURA

Il geologo che redige la relazione geologica di un progetto è tenuto a presentare la polizza assicurativa specifica per il progetto ex art. 105, dpr 554/99?


QUESITO del 30/10/2006 - POLIZZE ASSICURATIVE

In un appalto di fornitura in opera al progettista va richiesta la polizza assicurativa di cui all'art.105 d.p.r. 554/99?