Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in economia nel settore della difesa, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice, aventi per oggetto:

a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

b) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

c) lavori e servizi per fini specificatamente militari.

2. Le autorità di vertice, interforze e di Forza armata, nell'ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei lavori, servizi o forniture, ai fini dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1.

3. Il presente regolamento disciplina altresì, in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legislativo, i contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai contratti di cui al comma l si applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonché quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico dell'ordinamento militare.
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