Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

c) «regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di cui all'articolo 5 del codice;

d) «regolamento per gli appalti della difesa»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato ai sensi dell'articolo 196 del codice;

e) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare;

f) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

g) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dalle Amministrazioni della difesa dell'Italia con uno o più Paesi terzi, o dell'Italia e di uno o più Stati membri con uno o più Paesi terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica;

h) «autorità di vertice»: il Capo di Stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

i) «operatore economico»: persona fisica o giuridica, o ente pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

l) «area delle operazioni»: ambito operativo territoriale definito dagli organi di vertice in sede di pianificazione dell'operazione militare all'estero;

m) «operatore economico localizzato»: operatore economico che, nell'area delle operazioni, dispone di risorse idonee a soddisfare prontamente é adeguatamente le esigenze operative.

2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica l'articolo 1 del decreto legislativo.
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