Art. 77 (L - R) Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- la legge 4 gennaio 1968 n.15;

- l’articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;

- l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

- l’articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191;

- gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

- l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)

2. Sono altresì abrogati:

- il d.P.R. 10 novembre 1997 n. 513;

- il d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;

- il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428;

- i commi 2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
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Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NON VALIDA

AVCP PARERE 2009

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive per essere valide devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore.

Entrambi gli elementi, sottoscrizione e copia fotostatica del documento di identita', sono volti a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilita' della dichiarazione ai soggetti che la sottoscrivono.

Ne consegue che una dichiarazione priva di uno di tali elementi necessari prescritti dall’ordinamento, non essendo conforme alla normativa in materia di documentazione amministrativa, è inesistente e non suscettibile di regolarizzazione successiva.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. S.n.c. Di B. & C. - Appalto per la realizzazione di un impianto di climatizzazione - 2° stralcio - Importo a base d’asta: € 225.988,59 - S.A.: Istituto “...” per i minorati della vista di C..

RIDUZIONE CAUZIONE OPE LEGIS

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Si riconosce alle imprese in possesso del certificato ISO 9000 una maggiore affidabilita' che, garantendo la stazione appaltante, consente di ridurre le garanzie finanziarie necessarie per partecipare alla gara: la riduzione della cauzione configura dunque un beneficio riconosciuto ad un'impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva – attestata dal possesso della certificazione di qualita' – per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto.

Ne deriva l'automatica applicabilita' della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un'espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l'operativita'.

AUTOCERTIFICAZIONE E SIGILLATURA BUSTE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

La disposizione di cui all’art. 77bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserita dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 deve essere interpretata come ampliativa della previsione di cui all’art 46 del Decreto medesimo, che individuava specifiche tipologie di atti autocertificabili, per cui si deve ritenere che il regime di semplificazione viene ora esteso a tutte le categorie di certificati afferenti procedure di gara, tranne che per le specifiche eccezioni espressamente fatte salve dalla legge. In favore dell’applicazione automatica di tale normativa depone la considerazione per cui trattasi di una disciplina di carattere generale con cui si è inteso snellire il procedimento amministrativo, accelerarne i tempi, ma soprattutto agevolare i privati, assolvendoli dall’onere, spesso gravoso, di procurarsi tempestivamente documentazione costosa e di non facile e pronta reperibilità (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 28 ottobre 2003, n. 7473; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 2 luglio 2001 n. 3602). L’agevolazione, con riguardo alle procedure di gara, è destinata ad operare unicamente nella fase di ammissione, restando in ogni caso compito specifico della stazione appaltante la verifica successiva di quanto autocertificato o autodichiarato. Pertanto, in mancanza di un’espressa disposizione in senso contrario, non vi è ragione di ritenere che la lex specialis impedisca alle imprese concorrenti di autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione.

La sigillatura con ceralacca della busta contenente l’offerta assolve alla duplice funzione di garantire l’integrità del plico mediante un sistema di chiusura estremamente affidabile, nonché la paternità dello stesso attraverso l’apposizione del sigillo. Ciò rende irrilevante, degradandola a mera irregolarità, l’eventuale assenza della controfirma sui lembi di chiusura, seppure prevista dalla disciplina di gara (Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4941). Il mancato uso della ceralacca, invece, ove tale sistema sia stato previsto a pena di esclusione, si configura come un errore non altrimenti emendabile, atteso che tale metodo è volto ad assicurare la massima garanzia di integrità del plico.

Non ha pregio sostenere che il sistema della carta gommata sarebbe consentito perchè comunque idoneo a scongiurare il rischio di indebite manomissioni, in quanto l’Amministrazione, imponendo a pena di esclusione la sigillatura a mezzo ceralacca ha espressamente manifestato l’intendimento di avvalersi esclusivamente - e non irragionevolmente - di questo massimo sistema di garanzia (in quanto per poter accedere al contenuto del plico occorrerebbe irrimediabilmente infrangere il sigillo) e non anche di altri metodi, tra cui quello indicato, che tra l’altro non offre le medesime garanzie, potendosi in caso di illecita apertura più facilmente ripristinare l’originaria integrità dei timbri e delle controfirme, in quanto segni affiancati e non sovrapponibili o comunque non irrimediabilmente deteriorabili.

Appare difficilmente accettabile che, al fine di accedere ad una lettura funzionale della disposizione in tema di chiusura dei plichi, debba essere la Commissione a dovere, caso per caso, verificare l’idoneità del sistema di sigillatura dei plichi pervenuti (Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2299).