Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme)

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78
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Giurisprudenza e Prassi

DURC - PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E AUTOCERTIFICAZIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2011

L'art. 77 bis, d.P.R. n. 445 del 2000 si applica in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione; ne segue che le prescrizioni dei bandi e degli altri atti regolatori di gare, per la scelta del miglior contraente da parte delle pubbliche amministrazioni, vanno sempre intese nel senso che, anche se non si richiamano alla norma citata, si deve ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal menzionato testo unico (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 19 giugno 2006 , n. 1020).

Muovendo da tale presupposto, questa Sezione aveva ritenuto che “va ammesso ad una gara di appalto di opere pubbliche un concorrente che ha prodotto una certificazione di regolarita' contributiva antecedente rispetto alla data in cui si è svolta la gara, ma unitamente al predetto certificato ed agli altri due certificati di capacita' contributiva anche dichiarazione « di essere in regola con i versamenti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali Inps, Inail ed Edil Cassa », con indicazione della sede provinciale di detti enti ed il numero provinciale delle posizione con cui vi figura iscritta e copia del documento d'identita' del legale rappresentante; in quanto cio' integra il requisito di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 77 bis, d.P.R. n. 445 del 2000 che si applica in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 dicembre 2006 , n. 2450).

Alla stregua dei superiori, condivisibili, principi, nel caso in esame si deve ritenere che la ditta partecipante abbia idoneamente comprovato la regolarita' contributiva, giacche', pur essendo la precedente certificazione (prodotta in gara) scaduta da un giorno, la ditta ha allegato ulteriore autocertificazione ( in attesa della rilascio di nuova attestazione da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata), nella quale risultavano comunque indicati i dati essenziali relativi ai contratti di lavoro applicabili al personale e le coordinate bancarie dell'associazione di categoria sulla quale aveva versato i contributi, offrendo quindi all'amministrazione idonee indicazioni per eseguire eventuali verifiche d'ufficio.

DICHIARAZIONE REQUISITI - AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AVCP PARERE 2011

È illegittima l’esclusione di un concorrente da una gara pubblica dovuta alla presentazione della sola dichiarazione sostitutiva e non anche dell’apposita certificazione prescritta dal bando, stante la piena equiparazione ad probationem tantum sul piano normativo, fra certificato e dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione dei requisiti di partecipazione a procedure concorsuali per l’affidamento di un appalto, ex art. 77 bis del D.P.R. 445/2000 (cfr.: TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2006, n.14126).

Del resto, il silenzio del bando, nel caso di specie, sulla possibilita' di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti mediante lo strumento dell'autocertificazione non puo' essere interpretato come divieto di avvalersene, in quanto detta facolta' discende direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art. 77 bis D.P.R. 445/00; pertanto, anche a fronte della previsione del bando che richiede la produzione di apposita certificazione, è ben possibile la dimostrazione del possesso del requisito mediante la produzione di un'autocertificazione (cfr.: TAR Sicilia, Catania, sez. I, 8 luglio 2008, n.1279), salva la condicio iuris di efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 8, dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, costituita nel caso di specie dall’accertamento documentale del requisito autodichiarato in sede di offerta.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla F. – “Gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 626/94 e ss. mm. ii. presso l’I.” – Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 281.517,35 – S.A.: Provincia di B.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - CERTIFICAZIONE DISABILI

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2008

L’art. 17 della L. 68/1999 riferisce testualmente che: “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione".

La giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni chiarito che in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, l'assenza della rituale dichiarazione del legale rappresentante o di idonea certificazione degli uffici competenti che attesti il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, rende obbligatoria l'esclusione dalla gara ai sensi dell' art . 17 , L. 68/1999 (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7555; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 17 marzo 2006 , n. 589; sez. II, 19 gennaio 2005, n. 124; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 4 maggio 2005, n. 714); l’esclusione è applicabile anche alle aziende esonerate dal rispetto della normativa a tutela dei disabile (contra, T.A.R. Lombardia Brescia, 30 giugno 2001, n. 557) nonché in mancanza di una specifica disposizione del bando in adesione al principio di etero-integrazione dei bandi di gara, essendo requisito di partecipazione e non semplice condizione dell'aggiudicazione (C.G.A., 29 luglio 2005, n. 487).

Nel caso in esame, il disciplinare di gara al punto 1 “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” prescrive esplicitamente che nella busta A relativa alla “documentazione” deve essere presentata certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella della pubblicazione del bando, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme poste dall’art. 17 della L. 68/1999; la certificazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.p.r. 445/2000, nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 della situazione certificata dall’originaria attestazione dell’ufficio competente.

Il Collegio ritiene tuttavia che siffatta previsione del disciplinare, che replica in sostanza il testo dell'art. 17 della L. 68/1999, vada letta alla luce della sopravvenuta normativa generale in materia di dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese partecipanti alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

Risulta infatti decisiva l'entrata in vigore dell'art. 77 bis D.p.r. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, introdotto dall’art. 15 L. 3/2003. L'art. 77-bis prevede infatti che "le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78". La portata innovativa dell’art. 77 bis è difficilmente contestabile, avendo ampliato i casi nei quali sono ammesse le autodichiarazioni in sostituzione delle certificazioni.

Per effetto delle modifiche al D.p.r. 445/2000 viene meno la prescrizione di cui all'art. 17 L. 68/1999, in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con Pubbliche Amministrazioni hanno esclusivamente l’onere di presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione. Sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell'azienda che risulterà aggiudicataria, le opportune verifiche presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.

Va chiarito tuttavia che il riferimento della richiamata normativa non produce affatto la "disapplicazione" del bando, peraltro su questo specifico punto oggetto d’impugnazione con il ricorso incidentale, atteso che la stessa si limita a prescrivere la produzione di determinati documenti, senza stabilire alcuna deroga alla disciplina generale in materia di documentazione amministrativa (cfr. Cons. St., sez. V, 19 aprile 2007, n. 1790; ma anche sez. V, 10 dicembre 2003, n. 8139).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E CERTIFICAZIONE SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Il D.P.R. 28-12-2000 n. 445, ha previsto all’art. 77-bis che “le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78”. Quanto sopra premesso, le aziende che intendono partecipare a gare per l'assegnazione di appalti pubblici, sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell'azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.” Non può valere l’assunto secondo cui l’autodichiarazione e la certificazione avrebbero una diversa finalità, giacchè tale circostanza potrebbe tutt’al più comportare la necessità di due distinte dichiarazioni e nel caso di specie l’aggiudicataria nella sua autocertificazione aveva comunque dichiarato sia di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili sia di aver ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dall’art.17 della legge n, 68/1999, indicando altresì l’ufficio in merito competente.