Art. 74 (L-R) Violazione dei doveri d’ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (L) lettera così sostituita dalla Legge 183/2011 in vigore dal 01/01/2012

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita. (R)

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L) lettera introdotta dalla Legge 183/2011 in vigore dal 01/01/2012
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