Art. 36 (L) Carta d’identità e documenti elettronici

1. Commi da 1 a 6 abrogati dal DLgs 7 marzo 2005 n 82 in vigore dal 01/01/2006

7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza. sostituito dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione
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