Art. 37 (L) Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
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Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - COPIA DOCUMENTO IDENTITA'

TAR VENETO VE SENTENZA 2010

L’allegazione di copia del documento di identita' deve consentire - attraverso la verifica dei dati anagrafici, non della conformita' delle rispettive sottoscrizioni (giacchè la sottoscrizione del documento di identita' è priva di valenza ai fini dell’identificazione del soggetto: cfr. il combinato disposto dagli artt. 38, III comma e 1, I comma, lett. “d” del DPR n. 445/00) – prima di tutto di attribuire la dichiarazione ad una persona fisica, e, poi, di identificare esattamente il soggetto sottoscrittore.

Cio' precisato, la circostanza che la patente fosse stata allegata in un’unica facciata non ha inciso in alcun modo sulla validita' della dichiarazione presentata in nome e per conto dell’impresa ausiliaria, ne' sulla completezza della documentazione presentata da quest’ultima. Ancorchè composta da una sola facciata, invero, la copia allegata della patente reca sia la fotografia, sia tutti i dati anagrafici della titolare, consentendo cosi' di accertare senza alcun dubbio l’identita' e le generalita' della dichiarante, e conseguentemente di attribuire la paternita' della dichiarazione cui è allegata.

D’altro canto, se è pur vero che la patente si compone di due facciate, è altresi' vero che sulla seconda di queste, ovvero sul retro, non vi è alcuna informazione utile al controllo del contenuto delle dichiarazioni, atteso che la firma ivi apposta non costituisce - per quanto sopra accennato - elemento utile all’identificazione del soggetto sottoscrittore (TAR Palermo, 18.12.2009 n. 2054).