Art. 19 (R) Modalità alternative all’autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
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Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA ESCLUSIONE PER DICHIARAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' IN LUOGO DI COPIA AUTENTICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Dovendo considerare le norme della "lex specialis" della gara concernenti l'esclusione dalla medesima come norme di stretta interpretazione è invero da ritenere impossibile la interpretazione delle stesse in maniera estensiva secondo principi di semplificazione e celerita' (come erroneamente ritenuto dal primo Giudice) ed è quindi da ritenere legittima l'esclusione del concorrente de quo che aveva omesso di produrre un documento nelle forme richieste dalla lettera d'invito (copia autentica dell'atto costitutivo) e l'aveva, invece, prodotto nelle forme dell'atto di notorieta'.

La dichiarazione sostitutiva assolve infatti alla funzione di far constatare alla P.A. - esclusivamente a fini amministrativi e in luogo di certificazioni rilasciate dalla stessa o da essa conservate- circostanze a questa risultanti in propri atti.

Nel caso che occupa l'atto costitutivo non era stato ne' rilasciato, ne' era conservato dalla Pubblica Amministrazione, perche' come evidenziato dalla parte appellante, era stato redatto da un Notaio e da esso conservato in originale, sicche', stante la inderogabilita' della legge di gara, non era comunque possibile surrogare la mancata produzione del citato atto, prevista a pena di esclusione, con la produzione di documentazione redatta in base al, peraltro inapplicabile, art. 19 del d.P.R. n. 445/2000.

VERIFICA POSSESSO REQUISITI IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA - SIGNIFICATO

AVCP PARERE 2011

Nel caso di specie la stazione appaltante ha richiesto espressamente alla concorrente di comprovare (ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006) il possesso dei requisiti dichiarati mediante l’esibizione dei relativi documenti in “originale” o “copia autentica”, senza specificare che tale copia dovesse essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Conseguentemente, la locuzione “copia autentica” deve essere letta in conformita' alla disciplina legislativa di carattere generale (applicabile anche alle procedure di scelta del contraente per espressa disposizione dell’art. 77bis D.P.R. n. 445/2000) contenuta negli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000, dal cui combinato disposto risulta che il legislatore - pur nei limiti fissati dal predetto art. 19 - ha introdotto una modalita' alternativa all’autenticazione di copie, che coinvolge direttamente il soggetto privato, il quale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', puo' attestare, per proprio conto, che è conforme all'originale la copia di: - un documento conservato o rilasciato da una Pubblica amministrazione; - una pubblicazione; un titolo di studio; - un titolo di servizio; un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dal privato (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 8.7.2009 n. 6670).

L’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 rubricato “Copie autentiche”, stabilisce, infatti, che “esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali” e il successivo art. 19 rubricato “Modalita' alternative all’autenticazione di copie” prevede che “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (….) sono conformi all’originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all’originale della copia dei documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente conservati dai privati”.

A quest’ultima fattispecie normativa è ascrivibile la documentazione (copia dei modelli unici e delle fatture fiscali) presentata ex art. 48 alla stazione appaltante dall’istante, il quale ha legittimamente utilizzato la modalita' alternativa all’autenticazione di copie, essendo tale facolta' ammessa direttamente dal legislatore e non espressamente esclusa dalla stazione appaltante.

Nel caso di produzione di dichiarazioni e documenti in una gara d'appalto, da parte di una societa', le prescrizioni dettagliate di cui all'18 D.P.R. n. 445/2000 (circa il contenuto dell'attestazione di conformita' di copie rese da pubblico ufficiale o da altro soggetto autorizzato) non sono applicabili qualora si provveda all'autenticazione tramite la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 dello stesso D.P.R.; in tal caso, infatti, si opera un rinvio alle dichiarazioni sostitutive di notorieta' di cui al successivo art. 47, i cui requisiti di forma sono quelli indicati dall'art. 38 del medesimo D.P.R., e cio', allo scopo di realizzare la massima collaborazione tra cittadino e Amministrazione, nell'ottica della semplificazione a cui è informata tale normativa”(Cons. Stato, Sez. V, 17.05.2007 n. 2521). In particolare il predetto art. 38 richiede che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.

Ebbene la documentazione presentata dall’istante soddisfa i predetti requisiti di forma, conseguentemente la Commissione di gara ha errato nel ritenere tale documentazione non conforme a quella richiesta dalla stazione appaltante. Se avesse operato correttamente, la Commissione, accertata la predetta conformita', avrebbe dovuto passare a verificare sulla base delle risultanze probatorie la veridicita' delle dichiarazioni rese dalla societa’ ai fini dell’ammissione alla gara, ed eventualmente disporre che quest’ultima venisse esclusa solo nell’ipotesi in cui tale indagine avesse avuto un riscontro negativo.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da B. scrl Onlus - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di asilo nido presso la AUSL di A. - Importo a base d’asta € 480.000,00 – S.A.: AUSL A..

CERTIFICATO ISO E REFERENZE BANCARIE IN COPIA CONFORME

AVCP PARERE 2010

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che “le copie delle certificazioni di qualita' potrebbero cadere sotto il disposto dell’art. 19 d.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', giacche' gli organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico” (CdS, VI, 19 gennaio 2007, n. 121) e da tale affermazione ha tratto la conseguenza che il certificato di qualita' potrebbe essere prodotto in gara sia tramite una autocertificazione (CdS, V, 17 aprile 2007, n. 1790 e 11 maggio 2007, n. 2355), sia mediante una copia conforme all’originale.

Pertanto, la modalita' di presentazione del certificato ISO 9001 utilizzata dalla A. S.p.A., ossia, la produzione di copia del certificato di qualita' con l’attestazione della veridicita' dello stesso da parte del rappresentante legale della concorrente, unitamente alla copia del proprio documento d’identita', risulta costituire comportamento conforme alla citata normativa di settore in materia. In ogni caso, in mancanza dell’espressa previsione da parte della lex specialis di una particolare modalita' di presentazione di tale certificato a pena di esclusione, in presenza di dubbi sulla corretta interpretazione della normativa di cui trattasi, la stazione appaltante non poteva procedere direttamente all’esclusione dalla gara, ma semmai alla richiesta di chiarimenti “in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”, ai sensi dell’art 46 del D.Lgs. n. 163/2006.

Quanto alla mancata presentazione delle referenze bancarie in originale, in mancanza di una espressa previsione, a pena di esclusione, dell’obbligo di presentare le stesse in originale, avendo l’impresa istante provveduto comunque a presentarle, seppure in copia conforme, in quanto il legale rappresentante dell’impresa aveva dichiarato, sotto la propria responsabilita', che le referenze bancarie prodotte in fotocopia erano conformi all’originale, la condizione di cui all’art. 41, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, che le stesse siano presentate “gia' in sede di offerta” è da ritenersi soddisfatta. Infatti, come chiarito da questa Autorita' nel parere n. 70 dell’11 giugno 2009 e dallo stesso parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 2008 n. 2357 (che si è pronunciato sullo schema del terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici), cio' che non è consentito dal dettato normativo di cui all’art. 41 è l’autocertificabilita' delle dichiarazioni bancarie, ammessa solo per i requisiti di cui alle lett. b) e c) dell’articolo medesimo, mentre è previsto che copia delle medesime sia fornita in sede di gara e che esse siano poi comprovate in fase di controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48, mediante produzione dell’originale delle dichiarazioni stesse.

Con riferimento al secondo motivo di esclusione, invece, l’istante ha riferito che le referenze bancarie sono state effettivamente prodotte, sebbene non in originale ma in copia conforme, avendo il legale rappresentante dell’impresa dichiarato, sotto la propria responsabilita', che le referenze bancarie prodotte in fotocopia erano conformi a quelle in originale e che, peraltro, anche per tale ipotesi, la lex specialis non configurava l’omissione come causa di esclusione dalla gara.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalle imprese A. S.p.A. e B. di B.& C. s.n.c. – Affidamento quadriennale del servizio di pulizia presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco – Importo a base d’asta: € 265.679,72 – S.A.: Comando Provinciale VV.FF. di C..

REFERENZE BANCARIE - PRESENTAZIONE IN COPIA CONFORME - LIMITI

AVCP PARERE 2010

L’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 rubricato “Copie autentiche” stabilisce che “Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali” e il successivo art. 19 rubricato “Modalita' alternative all’autenticazione di copie” prevede che “La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione …..sono conformi all’originale”. Ed è proprio a quest’ultima fattispecie normativa che è ascrivibile la dichiarazione resa dall’impresa istante, la quale, dichiarando che le due referenze bancarie effettivamente allegate sono copie conformi all’originale, “conservato” da un’altra pubblica amministrazione – il Comune A – ha legittimamente utilizzato la prevista modalita' alternativa all’autenticazione di copie, che ha valore equivalente all’autenticazione resa dal pubblico ufficiale e, quindi, all’originale medesimo.

Senonche' non si puo' sottacere, dal punto di vista sostanziale, che dall’esame del contenuto delle copie delle due referenze bancarie in questione, si evince che le stesse sono indirizzate al Comune A, rispettivamente in data 11 maggio 2009 e 8 luglio 2009, quindi in epoca antecedente la pubblicazione del bando di gara in oggetto, avvenuta in data 31 luglio 2009, e come tali sono chiaramente inidonee ad attestare l’esistenza attuale di rapporti di credito e la permanenza dei requisiti di solvibilita' ed affidabilita' economica che dette dichiarazioni avrebbero dovuto attestare (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 4 ottobre 2007, n. 2614).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa B s.r.l. – Servizio di refezione scolastica presso le scuole d’infanzia e primarie del Comune C – Importo a base d’asta: € 198.500,00 – S.A.: Comune C (LE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E AUTOCERTIFICAZIONE ISO

TAR LAZIO SENTENZA 2009

Secondo una impostazione giurisprudenziale da condividere le copie delle certificazioni di qualita' potrebbero cadere sotto il disposto dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', giacche' gli organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico e, quindi, il certificato di qualita' bene potrebbe essere prodotto in gara tramite una autocertificazione, oltre che tramite copia conforme all'originale.

La regola innovativa posta dall'articolo 83 D.Lgs. n. 163/2006 è volta a tutelare il principio della par condicio e, conseguentemente, ad evitare le possibili alterazioni degli elementi valutativi in relazione ai quali tutti i concorrenti hanno potuto predisporre la propria offerta tecnica. Non puo', allora, ravvisarsi la violazione del disposto di cui all'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 nel momento in cui le determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice non appaiono concretamente idonee a violare il principio di parita' di trattamento dei concorrenti, in considerazione del fatto che, essendo gia' determinate nel Capitolato le relazioni di priorita' tra i sottocriteri, la determinazione concreta del punteggio appare come una mera specificazione di parametri compiutamente predeterminati.

La legittimita' della determinazione di sottopunteggi in aderenza alle specifiche del Capitolato, non puo' valere allorquando la Commissione operi tale individuazione di punteggio successivamente alla apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica. In tale circostanza, infatti, anche la semplice specificazione del punteggio in relazione a parametri predeterminati appare violativa della regola della par condicio dei partecipanti alla gara. La giurisprudenza amministrativa risulta pacifica nel ritenere violati i principi di par condicio e trasparenza non solo in ipotesi di avvenuta conoscenza delle offerte tecniche prima della determinazione di elementi di specificazione dei criteri valutativi, ma anche in tutte le fattispecie di potenziale conoscibilita' delle offerte stesse.

ATTESTAZIONE SOA - ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA DA UN PUBBLICO UFFICIALE

AVCP PARERE 2008

Qualora il disciplinare di gara richieda espressamente, a pena di esclusione dalla gara, “l’attestazione di qualificazione in originale o fotocopia autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000”, esplicitamente escludendo la possibilità di autenticare tale documento con le modalità alternative di cui all’art. 19 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, correttamente la S.A. (che si è autovincolata con la fissazione di tali regole, senza che residui alcun margine di discrezionalità in ordine alla disciplina della procedura, pena la violazione della par condicio dei concorrenti) deve procedere all’esclusione dei partecipanti che, difformemente da quanto tassativamente richiesto, hanno prodotto copia autenticata ai sensi del citato art. 19.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A.. Lavori di straordinaria manutenzione per l’adeguamento degli impianti di Poligono di tiro del Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera – I° stralcio. S.A.: M.I. ..

COPIA CONFORME ISO E SOA

CGA SICILIA SENTENZA 2008

L’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 prevede un caso particolare di dichiarazione di notorietà prevista, in generale, dall’art. 47 dello stesso D.P.R.. In particolare tale dichiarazione ha come contenuto la conoscenza da parte del privato del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale, conservato o rilasciato dalla P.A.. Osservava quindi il Consiglio che, a differenza di quanto si afferma erroneamente, il privato non compie un’autenticazione ma assume solo che il documento presentato è conforme ad altro rilasciato o conservato da altra P.A..

Il Consiglio osservava poi che poiché sia le attestazioni SOA che i certificati di qualità aziendale sono conservati dalla Autorità per i contratti pubblici, alla quale devono essere trasmessi, nei loro confronti è ammissibile la dichiarazione di notorietà di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000, trattandosi di atti conservati da una P.A..

MODALITA' ALTERNATIVE DI AUTENTICAZIONE DOCUMENTI

AVCP PARERE 2008

L’autenticazione di copie di documenti, ai sensi dell’articolo 19 del d. P.R. 445/2000, può essere effettuata con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, è conforme all’originale.

Nel caso in esame, l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, nel presentare le copie dei documenti richiesti per la verifica di cui all’articolo 48, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, ha dichiarato che le stesse sono conformi agli originali depositati presso “l’ufficio preposto a ricevere o a tenere tale documentazione”, ha rispettato il disposto del citato articolo 19, in quanto l’attestazione di conformità di una copia con l’originale si effettua in relazione al documento emesso/depositato da/presso una determinata amministrazione e non in relazione al documento in possesso del privato che effettua la dichiarazione di conformità.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.

RIDUZIONE DELLA CAUZIONE

AVCP PARERE 2007

Nel caso di specie, la disciplina di gara in esame non prevedeva, ai fini del beneficio della riduzione della cauzione, l’obbligo per le imprese di presentare la certificazione attestante il possesso del sistema qualità, laddove lo stesso risultasse dall’attestazione SOA e, pertanto, i concorrenti, avendo prodotto l’attestazione SOA, non erano tenuti a fornire la copia del certificato del sistema di qualità.

Per quanto attiene alla possibilità di produrre, ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. 445/2000, copia conforme all’originale del certificato UNI EN ISO 9001, si richiama il recente positivo orientamento della giurisprudenza amministrativa.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Impresa A. Lavori di completamento della rete fognaria comunale. S.A. Comune di V.

AUTENTICAZIONE COPIE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

La modalità alternativa d’autenticazione di copie, presentata nel caso in esame, oltre ad esser conforme all’art. 19 del DPR 445/2000, è pure coerente con la lex specialis di gara, la cui disposizione, inerente alla necessaria produzione dei documenti in originale o in copia conforme, dev’essere interpretata in coerenza con le norme testé citate e, soprattutto, con il successivo art. 77-bis , il quale estende le predette regole d’autenticazione anche alle procedure ad evidenza pubblica.

Nel caso di specie ci si chiede se è legittima la produzione di fatture controfirmate dal partecipante, a cui viene allegata la dichiarazione, corredata da copia dei loro documenti di riconoscimento (carte d’identità) e redatta a’sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, circa la conformità di tutte le fatture stesse agli originali.

POLIZZA ASSICURATIVA - MODALITA' DI PRESENTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Qualora il bando di gara preveda espressamente la presentazione di una copia autentica della polizza assicurativa, previsione questa che, ovviamente, esclude la possibilità di presentare in sostituzione una copia semplice corredata da “attestazione di autenticità” del documento, fa sì che si debba concordare con la tesi dell’amministrazione, secondo cui importanza determinante, ai fini della esclusione, assumono le prescrizioni formali di un bando di gara (soprattutto quando è in gioco il rispetto della par candicio), anche per il valore sostanziale dell’adempimento in questione, trattandosi di documentare l'esistenza di una copertura assicurativa che viene a toccare interessi vitali di soggetti estranei potenzialmente esposti a subire danni in seguito all'esecuzione del servizio.

ISO E AUTOCERTIFICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art.19 del dpr 445/00 prevede modalità di attestazione della conformità all’originale del documento alternative rispetto a quelle di autenticazione legale previste dal precedente art.18, ma non esclude l’efficacia probatoria di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dare contezza della conformità all’originale del documento in questione. Nell’art.47, comma 3, nessuna disposizione esclude espressamente tra i fatti e le qualità suscettibili di essere dichiarati, la conformità all’originale di una certificazione di qualità posseduta dal dichiarante, da cui il grave errore del seggio di gara nel dichiarare come “meramente fotostatiche” copie che, pur non autenticate secondo l’art.18, erano comunque assistite da un’attitudine legalmente qualificata ad attestarne la conformità all’originale. In specie, va chiarito che, ai fini dell’applicabilità dell’art.19 del DPR 445\2000, il certificato ISO 9001:2000 deve intendersi incluso nell’ambito delle previsioni dello stesso, ciò in quanto deve reputarsi, alla stregua di una considerazione adeguata della natura giuridica dell’attività di certificazione e della veste che, nel suo esercizio, è riferibile al soggetto che la espleta, che tale certificato possieda la qualificazione di “atto (certificatorio) rilasciato da una pubblica amministrazione”, secondo la lettera del citato art.19.

CAUZIONE DIMIDIATA E COMPROVA POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO

CGA SICILIA SENTENZA 2006

In relazione all’art. 8 comma 11 quater della legge n. 109/1994 s.m.i., a norma del quale le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del seguente beneficio: la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Quanto alle modalita' probatorie circa il possesso della certificazione, va richiamato (in relazione all’art. 8, comma 3, della legge n. 104/1994) l’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 34/2000 a norma del quale il possesso della certificazione di qualita' aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2003

Qualora il bando preveda l’esclusione dell’impresa ricorrente, in quanto la documentazione dalla medesima presentata “non risulta conforme a quanto richiesto dalla lettera d’invito n. 858/3 del 24.10.2002 poichè presentava fotocopia non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.18 e 19 della polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi”, non è legittima l’esclusione della ricorrente, la quale assume che sarebbe sufficiente ed utile alla bisogna solo una dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia di carta di identità, come pacificamente accertato nel caso.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/02/2011 - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLA DIMIDIAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Nell’ invito a presentare offerta in una procedura di acquisizione di beni in economia, nell’art. concernente le garanzie da presentare a corredo dell’offerta, abbiamo specificato che per ottenere la dimidiazione della cauzione provvisoria la ditta doveva provare di possedere il requisito della certificazione ISO 9000 con uno a scelta dei seguenti documenti: l'originale o copia autentica o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000. Nella stessa lettera di invito si precisava che se si fosse presentata la cauzione dimidiata ma non la documentazione sopra descritta, si sarebbe stati esclusi dalla gara. Una ditta è stata esclusa avendo presentato la cauzione dimidiata allegando una semplice copia fotostatica della certificazione. La ditta ha contestato l’esclusione in quanto l'art. 75 del D.lgs. 163/2006 prevede che il possesso della ISO 9000 debba essere comprovato nei modi prescritti dalla legge tra i quali, ai sensi dell’art. 2719 C.C. ed art. 25 c. 1 L. 15/1968 sostituito dall’art. 6 c. 1 DPR 445/2000, è compresa anche la presentazione della sola copia fotostatica. Citando la sentenza del TAR del Lazio - Latina n°1 del 17/01/2000, si sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006 un'integrazione alla documentazione inviata, essendo peraltro in materia di contratti pubblici assolutamente dominante l’interesse pubblico della più ampia partecipazione dei concorrenti. Considerando che l’invito, lex specialis del procedimento, precisava le modalità con cui doveva essere presentata la documentazione da allegare alla cauzione dimidiata a pena l'esclusione, è stato corretto escludere la ditta o invece sono pertinenti i rilievi fatti? E' illegittima la disposizione con cui si richiede che le copie fotostatiche di documenti siano dichiarate conformi all'originale ex DPR 445/2000, a pena l’esclusione?