Art. 19 (R) Modalità alternative all’autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA ESCLUSIONE PER DICHIARAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' IN LUOGO DI COPIA AUTENTICA
Dovendo considerare le norme della "lex specialis" della gara concernenti l'esclusione dalla medesima come norme di stretta interpretazione è invero da ritenere impossibile la interpretazione delle stesse in maniera estensiva secondo principi di semplificazione e celerita' (come erroneamente ritenuto dal primo Giudice) ed è quindi da ritenere legittima l'esclusione del concorrente de quo che aveva omesso di produrre un documento nelle forme richieste dalla lettera d'invito (copia autentica dell'atto costitutivo) e l'aveva, invece, prodotto nelle forme dell'atto di notorieta'.
La dichiarazione sostitutiva assolve infatti alla funzione di far constatare alla P.A. - esclusivamente a fini amministrativi e in luogo di certificazioni rilasciate dalla stessa o da essa conservate- circostanze a questa risultanti in propri atti.
Nel caso che occupa l'atto costitutivo non era stato ne' rilasciato, ne' era conservato dalla Pubblica Amministrazione, perche' come evidenziato dalla parte appellante, era stato redatto da un Notaio e da esso conservato in originale, sicche', stante la inderogabilita' della legge di gara, non era comunque possibile surrogare la mancata produzione del citato atto, prevista a pena di esclusione, con la produzione di documentazione redatta in base al, peraltro inapplicabile, art. 19 del d.P.R. n. 445/2000.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E AUTOCERTIFICAZIONE ISO
Secondo una impostazione giurisprudenziale da condividere le copie delle certificazioni di qualita' potrebbero cadere sotto il disposto dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', giacche' gli organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico e, quindi, il certificato di qualita' bene potrebbe essere prodotto in gara tramite una autocertificazione, oltre che tramite copia conforme all'originale.
La regola innovativa posta dall'articolo 83 D.Lgs. n. 163/2006 è volta a tutelare il principio della par condicio e, conseguentemente, ad evitare le possibili alterazioni degli elementi valutativi in relazione ai quali tutti i concorrenti hanno potuto predisporre la propria offerta tecnica. Non puo', allora, ravvisarsi la violazione del disposto di cui all'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 nel momento in cui le determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice non appaiono concretamente idonee a violare il principio di parita' di trattamento dei concorrenti, in considerazione del fatto che, essendo gia' determinate nel Capitolato le relazioni di priorita' tra i sottocriteri, la determinazione concreta del punteggio appare come una mera specificazione di parametri compiutamente predeterminati.
La legittimita' della determinazione di sottopunteggi in aderenza alle specifiche del Capitolato, non puo' valere allorquando la Commissione operi tale individuazione di punteggio successivamente alla apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica. In tale circostanza, infatti, anche la semplice specificazione del punteggio in relazione a parametri predeterminati appare violativa della regola della par condicio dei partecipanti alla gara. La giurisprudenza amministrativa risulta pacifica nel ritenere violati i principi di par condicio e trasparenza non solo in ipotesi di avvenuta conoscenza delle offerte tecniche prima della determinazione di elementi di specificazione dei criteri valutativi, ma anche in tutte le fattispecie di potenziale conoscibilita' delle offerte stesse.
COPIA CONFORME ISO E SOA
L’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 prevede un caso particolare di dichiarazione di notorietà prevista, in generale, dall’art. 47 dello stesso D.P.R.. In particolare tale dichiarazione ha come contenuto la conoscenza da parte del privato del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale, conservato o rilasciato dalla P.A.. Osservava quindi il Consiglio che, a differenza di quanto si afferma erroneamente, il privato non compie un’autenticazione ma assume solo che il documento presentato è conforme ad altro rilasciato o conservato da altra P.A..
Il Consiglio osservava poi che poiché sia le attestazioni SOA che i certificati di qualità aziendale sono conservati dalla Autorità per i contratti pubblici, alla quale devono essere trasmessi, nei loro confronti è ammissibile la dichiarazione di notorietà di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000, trattandosi di atti conservati da una P.A..
AUTENTICAZIONE COPIE
La modalità alternativa d’autenticazione di copie, presentata nel caso in esame, oltre ad esser conforme all’art. 19 del DPR 445/2000, è pure coerente con la lex specialis di gara, la cui disposizione, inerente alla necessaria produzione dei documenti in originale o in copia conforme, dev’essere interpretata in coerenza con le norme testé citate e, soprattutto, con il successivo art. 77-bis , il quale estende le predette regole d’autenticazione anche alle procedure ad evidenza pubblica.
Nel caso di specie ci si chiede se è legittima la produzione di fatture controfirmate dal partecipante, a cui viene allegata la dichiarazione, corredata da copia dei loro documenti di riconoscimento (carte d’identità) e redatta a’sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, circa la conformità di tutte le fatture stesse agli originali.
POLIZZA ASSICURATIVA - MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Qualora il bando di gara preveda espressamente la presentazione di una copia autentica della polizza assicurativa, previsione questa che, ovviamente, esclude la possibilità di presentare in sostituzione una copia semplice corredata da “attestazione di autenticità” del documento, fa sì che si debba concordare con la tesi dell’amministrazione, secondo cui importanza determinante, ai fini della esclusione, assumono le prescrizioni formali di un bando di gara (soprattutto quando è in gioco il rispetto della par candicio), anche per il valore sostanziale dell’adempimento in questione, trattandosi di documentare l'esistenza di una copertura assicurativa che viene a toccare interessi vitali di soggetti estranei potenzialmente esposti a subire danni in seguito all'esecuzione del servizio.
ISO E AUTOCERTIFICAZIONE
L’art.19 del dpr 445/00 prevede modalità di attestazione della conformità all’originale del documento alternative rispetto a quelle di autenticazione legale previste dal precedente art.18, ma non esclude l’efficacia probatoria di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dare contezza della conformità all’originale del documento in questione. Nell’art.47, comma 3, nessuna disposizione esclude espressamente tra i fatti e le qualità suscettibili di essere dichiarati, la conformità all’originale di una certificazione di qualità posseduta dal dichiarante, da cui il grave errore del seggio di gara nel dichiarare come “meramente fotostatiche” copie che, pur non autenticate secondo l’art.18, erano comunque assistite da un’attitudine legalmente qualificata ad attestarne la conformità all’originale. In specie, va chiarito che, ai fini dell’applicabilità dell’art.19 del DPR 445\2000, il certificato ISO 9001:2000 deve intendersi incluso nell’ambito delle previsioni dello stesso, ciò in quanto deve reputarsi, alla stregua di una considerazione adeguata della natura giuridica dell’attività di certificazione e della veste che, nel suo esercizio, è riferibile al soggetto che la espleta, che tale certificato possieda la qualificazione di “atto (certificatorio) rilasciato da una pubblica amministrazione”, secondo la lettera del citato art.19.
CAUZIONE DIMIDIATA E COMPROVA POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO
In relazione all’art. 8 comma 11 quater della legge n. 109/1994 s.m.i., a norma del quale le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del seguente beneficio: la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
Quanto alle modalita' probatorie circa il possesso della certificazione, va richiamato (in relazione all’art. 8, comma 3, della legge n. 104/1994) l’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 34/2000 a norma del quale il possesso della certificazione di qualita' aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Qualora il bando preveda l’esclusione dell’impresa ricorrente, in quanto la documentazione dalla medesima presentata “non risulta conforme a quanto richiesto dalla lettera d’invito n. 858/3 del 24.10.2002 poichè presentava fotocopia non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.18 e 19 della polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi”, non è legittima l’esclusione della ricorrente, la quale assume che sarebbe sufficiente ed utile alla bisogna solo una dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia di carta di identità, come pacificamente accertato nel caso.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Nell’ invito a presentare offerta in una procedura di acquisizione di beni in economia, nell’art. concernente le garanzie da presentare a corredo dell’offerta, abbiamo specificato che per ottenere la dimidiazione della cauzione provvisoria la ditta doveva provare di possedere il requisito della certificazione ISO 9000 con uno a scelta dei seguenti documenti: l'originale o copia autentica o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000. Nella stessa lettera di invito si precisava che se si fosse presentata la cauzione dimidiata ma non la documentazione sopra descritta, si sarebbe stati esclusi dalla gara. Una ditta è stata esclusa avendo presentato la cauzione dimidiata allegando una semplice copia fotostatica della certificazione. La ditta ha contestato l’esclusione in quanto l'art. 75 del D.lgs. 163/2006 prevede che il possesso della ISO 9000 debba essere comprovato nei modi prescritti dalla legge tra i quali, ai sensi dell’art. 2719 C.C. ed art. 25 c. 1 L. 15/1968 sostituito dall’art. 6 c. 1 DPR 445/2000, è compresa anche la presentazione della sola copia fotostatica. Citando la sentenza del TAR del Lazio - Latina n°1 del 17/01/2000, si sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006 un'integrazione alla documentazione inviata, essendo peraltro in materia di contratti pubblici assolutamente dominante l’interesse pubblico della più ampia partecipazione dei concorrenti. Considerando che l’invito, lex specialis del procedimento, precisava le modalità con cui doveva essere presentata la documentazione da allegare alla cauzione dimidiata a pena l'esclusione, è stato corretto escludere la ditta o invece sono pertinenti i rilievi fatti? E' illegittima la disposizione con cui si richiede che le copie fotostatiche di documenti siano dichiarate conformi all'originale ex DPR 445/2000, a pena l’esclusione?

