Art. 18 (L - R) Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA POSSESSO REQUISITI IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA - SIGNIFICATO

AVCP PARERE 2011

Nel caso di specie la stazione appaltante ha richiesto espressamente alla concorrente di comprovare (ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006) il possesso dei requisiti dichiarati mediante l’esibizione dei relativi documenti in “originale” o “copia autentica”, senza specificare che tale copia dovesse essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Conseguentemente, la locuzione “copia autentica” deve essere letta in conformita' alla disciplina legislativa di carattere generale (applicabile anche alle procedure di scelta del contraente per espressa disposizione dell’art. 77bis D.P.R. n. 445/2000) contenuta negli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000, dal cui combinato disposto risulta che il legislatore - pur nei limiti fissati dal predetto art. 19 - ha introdotto una modalita' alternativa all’autenticazione di copie, che coinvolge direttamente il soggetto privato, il quale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', puo' attestare, per proprio conto, che è conforme all'originale la copia di: - un documento conservato o rilasciato da una Pubblica amministrazione; - una pubblicazione; un titolo di studio; - un titolo di servizio; un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dal privato (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 8.7.2009 n. 6670).

L’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 rubricato “Copie autentiche”, stabilisce, infatti, che “esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali” e il successivo art. 19 rubricato “Modalita' alternative all’autenticazione di copie” prevede che “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (….) sono conformi all’originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all’originale della copia dei documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente conservati dai privati”.

A quest’ultima fattispecie normativa è ascrivibile la documentazione (copia dei modelli unici e delle fatture fiscali) presentata ex art. 48 alla stazione appaltante dall’istante, il quale ha legittimamente utilizzato la modalita' alternativa all’autenticazione di copie, essendo tale facolta' ammessa direttamente dal legislatore e non espressamente esclusa dalla stazione appaltante.

Nel caso di produzione di dichiarazioni e documenti in una gara d'appalto, da parte di una societa', le prescrizioni dettagliate di cui all'18 D.P.R. n. 445/2000 (circa il contenuto dell'attestazione di conformita' di copie rese da pubblico ufficiale o da altro soggetto autorizzato) non sono applicabili qualora si provveda all'autenticazione tramite la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 dello stesso D.P.R.; in tal caso, infatti, si opera un rinvio alle dichiarazioni sostitutive di notorieta' di cui al successivo art. 47, i cui requisiti di forma sono quelli indicati dall'art. 38 del medesimo D.P.R., e cio', allo scopo di realizzare la massima collaborazione tra cittadino e Amministrazione, nell'ottica della semplificazione a cui è informata tale normativa”(Cons. Stato, Sez. V, 17.05.2007 n. 2521). In particolare il predetto art. 38 richiede che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.

Ebbene la documentazione presentata dall’istante soddisfa i predetti requisiti di forma, conseguentemente la Commissione di gara ha errato nel ritenere tale documentazione non conforme a quella richiesta dalla stazione appaltante. Se avesse operato correttamente, la Commissione, accertata la predetta conformita', avrebbe dovuto passare a verificare sulla base delle risultanze probatorie la veridicita' delle dichiarazioni rese dalla societa’ ai fini dell’ammissione alla gara, ed eventualmente disporre che quest’ultima venisse esclusa solo nell’ipotesi in cui tale indagine avesse avuto un riscontro negativo.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da B. scrl Onlus - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di asilo nido presso la AUSL di A. - Importo a base d’asta € 480.000,00 – S.A.: AUSL A..

REFERENZE BANCARIE - PRESENTAZIONE IN COPIA CONFORME - LIMITI

AVCP PARERE 2010

L’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 rubricato “Copie autentiche” stabilisce che “Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali” e il successivo art. 19 rubricato “Modalita' alternative all’autenticazione di copie” prevede che “La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione …..sono conformi all’originale”. Ed è proprio a quest’ultima fattispecie normativa che è ascrivibile la dichiarazione resa dall’impresa istante, la quale, dichiarando che le due referenze bancarie effettivamente allegate sono copie conformi all’originale, “conservato” da un’altra pubblica amministrazione – il Comune A – ha legittimamente utilizzato la prevista modalita' alternativa all’autenticazione di copie, che ha valore equivalente all’autenticazione resa dal pubblico ufficiale e, quindi, all’originale medesimo.

Senonche' non si puo' sottacere, dal punto di vista sostanziale, che dall’esame del contenuto delle copie delle due referenze bancarie in questione, si evince che le stesse sono indirizzate al Comune A, rispettivamente in data 11 maggio 2009 e 8 luglio 2009, quindi in epoca antecedente la pubblicazione del bando di gara in oggetto, avvenuta in data 31 luglio 2009, e come tali sono chiaramente inidonee ad attestare l’esistenza attuale di rapporti di credito e la permanenza dei requisiti di solvibilita' ed affidabilita' economica che dette dichiarazioni avrebbero dovuto attestare (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 4 ottobre 2007, n. 2614).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa B s.r.l. – Servizio di refezione scolastica presso le scuole d’infanzia e primarie del Comune C – Importo a base d’asta: € 198.500,00 – S.A.: Comune C (LE)

ATTESTAZIONE SOA - ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA DA UN PUBBLICO UFFICIALE

AVCP PARERE 2008

Qualora il disciplinare di gara richieda espressamente, a pena di esclusione dalla gara, “l’attestazione di qualificazione in originale o fotocopia autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000”, esplicitamente escludendo la possibilità di autenticare tale documento con le modalità alternative di cui all’art. 19 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, correttamente la S.A. (che si è autovincolata con la fissazione di tali regole, senza che residui alcun margine di discrezionalità in ordine alla disciplina della procedura, pena la violazione della par condicio dei concorrenti) deve procedere all’esclusione dei partecipanti che, difformemente da quanto tassativamente richiesto, hanno prodotto copia autenticata ai sensi del citato art. 19.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A.. Lavori di straordinaria manutenzione per l’adeguamento degli impianti di Poligono di tiro del Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera – I° stralcio. S.A.: M.I. ..

ISO E COPIA AUTENTICA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Ai sensi dell’articolo 49 del d.P.R. 445/2000 i certificati di conformità CE non possono essere sostituiti da altro documento. La certificazione di qualità è un certificato di conformità CE e pertanto va fatto rientrare nella categoria dei documenti esclusi dall’autocertificazione. Nel caso in esame si tratta di atto rilasciato da soggetti privati, quali gli organismi di certificazione, quindi l’interessato non ha la facoltà di avvalersi delle modalità alternative alla autenticazione di copie prevista dagli articoli 19 e 47 del d.P.R. 445/2000.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI D.P. IMPIANTI s.r.l./C. s.r.l./E.T.S. s.r.l. – lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dell’edificio sede delle Caserme C.E.M.M. (Piano terra, 1° piano e 2° piano) Porto di N. S.A. Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche C. M., Ufficio Opere Marittime.

COPIA AUTENTICA DI SCRITTURA PRIVATA

MIN INTERNO CIRCOLARE 2004

COMMENTO: L'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, concede, senz'alcun dubbio, al cittadino il diritto di ottenere dai soggetti indicati Ministero dell’Interno nel comma 2 copia autentica di ogni atto e documento e, quindi, anche della scrittura privata. Tale norma risulta palesemente esplicita: se il legislatore avesse voluto, in qualche modo, limitare tale diritto, avrebbe dovuto indicarne le ipotesi, come era, viceversa, previsto dalla Legge n. 15/1968 che concedeva il diritto di chiedere l'autentica dei soli atti da presentare alla Pubblica Amministrazione. A fortiori, si evidenzia, inoltre, che l'art. 2 prevede che nell'oggetto del T.U. in esame rientri pure la disciplina della "produzione di atti e documenti …[anche] ai privati che vi consentono", in tal modo indirettamente rafforzando - pur non essendovene alcun bisogno - l'interpretazione dell'art. 18 sopra fornita

OGGETTO: Quesito interpretativo-applicativo in ordine all'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, relativamente all'attestazione di conformita' di copie fotostatiche di scritture ed atti privati previa esibizione dell'originale.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2003

Qualora il bando preveda l’esclusione dell’impresa ricorrente, in quanto la documentazione dalla medesima presentata “non risulta conforme a quanto richiesto dalla lettera d’invito n. 858/3 del 24.10.2002 poichè presentava fotocopia non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.18 e 19 della polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi”, non è legittima l’esclusione della ricorrente, la quale assume che sarebbe sufficiente ed utile alla bisogna solo una dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia di carta di identità, come pacificamente accertato nel caso.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/02/2011 - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLA DIMIDIAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Nell’ invito a presentare offerta in una procedura di acquisizione di beni in economia, nell’art. concernente le garanzie da presentare a corredo dell’offerta, abbiamo specificato che per ottenere la dimidiazione della cauzione provvisoria la ditta doveva provare di possedere il requisito della certificazione ISO 9000 con uno a scelta dei seguenti documenti: l'originale o copia autentica o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000. Nella stessa lettera di invito si precisava che se si fosse presentata la cauzione dimidiata ma non la documentazione sopra descritta, si sarebbe stati esclusi dalla gara. Una ditta è stata esclusa avendo presentato la cauzione dimidiata allegando una semplice copia fotostatica della certificazione. La ditta ha contestato l’esclusione in quanto l'art. 75 del D.lgs. 163/2006 prevede che il possesso della ISO 9000 debba essere comprovato nei modi prescritti dalla legge tra i quali, ai sensi dell’art. 2719 C.C. ed art. 25 c. 1 L. 15/1968 sostituito dall’art. 6 c. 1 DPR 445/2000, è compresa anche la presentazione della sola copia fotostatica. Citando la sentenza del TAR del Lazio - Latina n°1 del 17/01/2000, si sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006 un'integrazione alla documentazione inviata, essendo peraltro in materia di contratti pubblici assolutamente dominante l’interesse pubblico della più ampia partecipazione dei concorrenti. Considerando che l’invito, lex specialis del procedimento, precisava le modalità con cui doveva essere presentata la documentazione da allegare alla cauzione dimidiata a pena l'esclusione, è stato corretto escludere la ditta o invece sono pertinenti i rilievi fatti? E' illegittima la disposizione con cui si richiede che le copie fotostatiche di documenti siano dichiarate conformi all'originale ex DPR 445/2000, a pena l’esclusione?


QUESITO del 09/03/2007 - COPIA CONFORME

nei bandi per la esecuzione di lavori abbiamo espressamnete previsto che la eventuale dichiarazione di copia conforme di un atto prodotta in sostituzione dell'originale deve essere riportata su ogni singola copia, a pena di esclusione. Abbiamo pertanto escluso dalle gare quelle ditte che hanno allegato copie di atti prodotte in maniera difforme dalle epsresse richieste del bando ( per esempio una ditta ha prodotto elenco delle copie di atti dichiarandone la conformità nello stesso foglio ed allegando le copie prive della dichiarazione , su ogni singola copia, così come previsto e richiesto nel Bando ) Condivide ?