Art. 6. Nomina dei componenti della commissione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I membri della commissione sono nominati dall'autorità e durano in carica per un triennio.

2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, l'autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

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