Art. 5. Commissione consultiva

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. La commissione è composta dai seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, designato dal Ministro competente;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministro competente;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;

e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente designato dal Ministro competente;

f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente;

g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;

h) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

i) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

l) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;

n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto.

2. Le attività di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'autorità.

3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della commissione.

4. La commissione è convocata dal presidente dell'autorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare.

5. I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Per la partecipazione alle attività della commissione è stabilito un compenso nella misura determinata dall'autorità nei limiti delle risorse disponibili.

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