Art. 4. Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall'allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall'allegato B.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

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Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONE SOA - POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2010

La corretta interpretazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, che al comma 1 recita “Ai fini della qualificazione…le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B”, è stata piu' volte oggetto di pronunciamento da parte di questa Autorita' (cfr. ex multis: determinazioni n. 29/2002 e n. 6/2004, parere n. 220/2008 e deliberazioni n. 106/2009, 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003), la quale ha chiarito che l’obbligo del possesso del requisito della qualita' sussiste allorche' l’importo dei lavori, che il concorrente intende assumere, richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualita' sia gia' divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale prevista dall’art. 4 e dall’allegato B del D.P.R. 34/2000, ossia a partire dalla classifica III.

Nella fattispecie in esame, quindi, la lex specialis necessita di una specificazione, che tenga conto del fatto che, essendo richiesto ai concorrenti il possesso di attestazione SOA per la categoria OS 2 classifica II, per la quale la normativa di settore non prevede l’obbligo del possesso della suddetta certificazione di qualita', i concorrenti con qualificazione nella III classifica, ma con certificato di qualita' o dichiarazione di qualita' scaduti, possano partecipare alla gara. Cio' in quanto, diversamente opinando, si perverrebbe ad un’interpretazione abrogante del disposto di cui all’articolo 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/2000, ove è espressamente previsto che “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”. Altra cosa è che, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, l’impresa debba munirsi del requisito della qualita', in quanto necessario al conseguimento della qualificazione (come ribadito anche dall’art. 15, comma 1, del citato regolamento di qualificazione).

La lex specialis di gara non è conforme alla normativa di settore con esclusivo riguardo al punto 4 del disciplinare di gara, laddove si richiede che per i concorrenti con qualificazione nella III classifica risulti dal certificato SOA la presenza del sistema di qualita' conforme alle norme UNI, pena l’esclusione, essendo, invece, sufficiente per la partecipazione alla gara in oggetto la categoria OS2 classifica II.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.R.I. - Associazione Restauratori d’Italia – Affidamento del programma degli interventi di restauro per la conservazione e la tutela del patrimonio di proprieta' o nella gestione dell’Azienda Ospedaliera A. - Parte I - Manufatti mobili e superfici decorate, sottoposti a vincolo ex D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 –Importo a base di gara: € 482.382,55 – S.A.: Azienda Ospedaliera A. di Roma.

LLPP: QUALIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2010

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.

Relativamente al possesso del sistema di qualità, l’art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B al medesimo decreto e, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000.

Pertanto, dal complesso delle citate disposizioni discende, in assenza di una specifica peculiarità della fattispecie in esame, la clausola del disciplinare, secondo la quale il candidato concessionario che intende eseguire i lavori deve possedere la qualificazione ISO 14000, e la conseguente esclusione dalla gara dell’impresa non sono conformi alla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. Costruzioni S.r.l. – Affidamento della concessione di costruzione e gestione di un Centro di Servizio per anziani non autosufficienti nel Comune di B. – S.A.: Comune di B. (PD).

QUALIFICAZIONE SOA - POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2009

L’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualita'” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 sia gia' divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall’art. 4 e dall’allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.

Nel caso di specie l’importo dei lavori che i concorrenti sono chiamati ad eseguire è pari a € 863.950,78, per cui il bando correttamente richiede la classifica III che implica l’obbligo del possesso del requisito della qualita'.

Si evidenzia, peraltro, che questa Autorita', proprio con specifico riguardo al possesso del sistema di qualita' nelle associazioni temporanee di imprese ha ritenuto che consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti (cfr.: parere n. 125 del 22 novembre 2007).

Ne consegue che il raggruppamento di che trattasi, coprendo con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto ed eseguendo ciascun componente lavori per importi ricompresi nella classifica II, puo' partecipare alla gara anche se privo del requisito della certificazione UNI EN ISO 9000, il cui possesso non è obbligatorio per la classifica II in possesso delle due imprese che lo costituiscono.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa A. S.r.l., in qualita' di capogruppo della costituenda ATI A. S.r.l./ditta B. - Lavori di manutenzione della viabilita' del capoluogo e frazioni I stralcio - Importo a base d'asta € 863.950,78 - S.A.: Comune di V..

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' NEI LAVORI PUBBLICI

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2009

In base all’art. 4 e all’allegato B del D.P.R. n. 34/2000, “non è l’importo dell’appalto che, superando un certo limite, comporta automaticamente l’obbligo del possesso del requisito qualita' per tutti i concorrenti – impresa singola ovvero raggruppamento orizzontale o verticale -ma è l’importo dei lavori che ciascun concorrente intenda assumere a determinare l’obbligo del possesso del requisito stesso” (del. n. 27 del 17 febbraio 2004; det. n. 29 del 6 novembre 2002 e del. n. 241 del 30 luglio 2003; v. pure par. n. 220 del 25 settembre 2008 e del. n. 190 del 14 giugno 2007). Nello stesso senso risulta orientata la giurisprudenza che si è occupata specificamente del problema, la quale, in casi analoghi a quello oggetto della presente controversia ha affermato che “proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi (e, segnatamente, le classifiche I e II), la legge prevede, come detto, che la relativa certificazione di conformita' non sia dovuta, cosicche' l'associata non avrebbe avuto bisogno di presentare alcuna certificazione che attestasse la qualita', e di conseguenza l'Amministrazione - trattandosi di parametri oggettivi atti a verificare l'idoneita' del potenziale contraente - illegittimamente ha escluso l'A.T.I. ricorrente” (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 28 ottobre 2006, n. 2039).

SISTEMA DI QUALITA' E ATTESTAZIONE SOA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

Il possesso delle certificazioni del sistema di qualita', per le imprese in possesso della Classifica III^ e successive, deve necessariamente risultare dalle attestazioni SOA in corso di validita', non potendo considerarsi sufficiente la produzione di certificati emessi da societa' che si autodichiarano rispettose delle norme europee di certificazione di qualita'. Infatti l’attestazione SOA non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualita' rilasciata da un organismo a cio' competente, bensi' assolve ad un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento è stato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dotati, cioè, di precisa qualificazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005 n. 550; Tar Milano, Sezione III, 21 marzo 2006 n. 668; Tar Catania, Sezione Prima, 3 maggio 2007, n. 752).

Ne deriva che legittimamente è stata esclusa dalla gara l’ATI che ha prodotto una cauzione provvisoria dell’importo ridotto qualora dall’attestazione SOA prodotta sia dalla capogruppo, sia dall’associata si evince che le certificazioni di qualita' di entrambe sono scadute. A nulla giova aver allegato entrambe le certificazioni di qualita' in quanto la relativa certificazione deve risultare dall’attestazione SOA come espressamente prescritto dal 3° comma dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000.

ATTESTAZIONE SOA IN CORSO DI VALIDITA'

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Laddove il concorrente, come nel caso di specie, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte abbia allegato ai documenti di gara oltre alla copia dell’attestazione SOA riportante l’indicazione del possesso del sistema di qualità scaduta, anche copia conforme della nuova certificazione di qualità in corso di validità, l’impresa istante ha adempiuto all’onere di diligenza prescritto dall’Autorità con la citata determinazione n. 29/2002: infatti, la presentazione in gara della copia conforme del nuovo certificato di qualità deve essere interpretato, al là di una posizione di mero formalismo, come attestante e dimostrativo dell’effettivo possesso del sistema di qualità.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. I. s.r.l. – sistemazione idraulica del bacino del Ponte di T. e primo intervento di manutenzione e consolidamento dei bastioni medioevali – I lotto – recupero dei bastioni medioevali del bacino del Ponte di T. – intervento strutturale – II lotto.

CAUZIONE PROVVISORIA E QUALITA'

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

Va preliminarmente osservato che a norma dell’art. 8 comma 3 della legge 109/94, può presentare la cauzione in forma ridotta l’impresa che sia in possesso di “idonea certificazione di qualità”. A norma dell’art. 4 comma 3 del DPR 34/2000, la prova della certificazione è contenuta nella SOA.

Il sistema di certificazione della qualità che, secondo l’espressa dizione normativa è riferito al “complesso” degli aspetti gestionali dell’impresa, quindi con riferimento alla “globalità” delle categorie e delle classifiche, viene comprovato nella certificazione SOA, e contiene l’attestazione della presenza nella organizzazione di impresa degli elementi significativi del sistema di qualità che l’impresa applica alle produzioni corrispondenti alle diverse categorie di lavori per le quali l’impresa intende qualificarsi, secondo il documento di cui all’allegato C del DPR 34/2000.

Quindi, laddove una impresa qualificata per classifiche pari alla I o alla II presenti una certificazione di qualità nel contesto della SOA, pur non essendovi tenuta, la eventuale incompletezza o insufficienza di essa non è giusta causa di esclusione dalla gara, per violazione dell’allegato B del DPR 34/2000, non essendo documentazione essenziale alla partecipazione alla gara e dovendosi ritenere prevalente, per tale ragione, il principio della massima partecipazione delle imprese e di tutela della concorrenza.

QUALIFICAZIONE SOA E ISO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il Consiglio ritiene che l’obbligo di verificare il possesso del requisito di qualità sussiste soltanto quando l’importo dei lavori, che il concorrente intende assumere, richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia già divenuto obbligatorio (classifica III e superiori);

Non è conforme alla disciplina normativa e regolamentare di settore l’esclusione dalla gara dell’impresa G. s.a.s., in possesso della qualificazione nella classifica II e, quindi, abilitata a partecipare a gare per importi superiori al quinto della stessa classifica, in assenza del requisito di qualità.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presentata dal Comune di D. Gara d’appalto per Impianto di depurazione – lavori di realizzazione vasca di equazione e impianto di deodorazione. Esclusione concorrente – mancato possesso certificazione ex art. 4, co. 1, D.P.R. 34/2000, classifica II.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI SOA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2006

Il possesso della certificazione del sistema di qualità, in virtù della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, può essere provato esclusivamente attraverso le attestazioni SOA.

La giurisprudenza amministrativa sostiene che il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere provata esclusivamente attraverso l’attestazione SOA, essendo precluso il ricorso a forme alternative di dimostrazione del predetto requisito. Un’interpretazione coerente e logica di tali clausole del bando, non può che comportare la necessità per i concorrenti di provare il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere mediante un’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, e non già la possibilità di esibire delle attestazioni SOA prive del riferimento alla certificazione di qualità, in quanto altrimenti si verrebbe ad attribuire alle disposizioni del bando un significato tacitamente (ed illegittimamente) derogatorio dell’art. 4, comma 3, del d. P. R. 34/2000.

ATI: INDICAZIONE QUOTE

TAR SICILIA SENTENZA 2005

Alla stregua dell’Allegato B del D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m. , a partire dall’anno 2005, per l’attestazione di qualità delle imprese con classifica III è cessata la fase transitoria prevista dallo stesso Allegato (fase nella quale era sufficiente il possesso degli “elementi significativi del sistema di qualità”) ed è entrato a regime il sistema basato sul terzo comma dell’art. 4 del regolamento stesso, con conseguente onere per le imprese di comprovare il possesso del “sistema di qualità” esclusivamente a mezzo attestato delle SOA. Il comma 3 dell’art. 4 del citato D. P. R. n. 34/2000 sancisce espressamente che spetta alle SOA attestare “il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione”; sicché una impresa certificata SOA non può documentare in altro modo il proprio sistema di qualità.

Trattandosi di un requisito soggettivo di ammissione, la certificazione in argomento deve essere posseduta da tutte le componenti dell’ATI; pertanto nessun rilievo può assumere la produzione da parte della sola mandante di una propria certificazione SOA del sistema di qualità.

L’indicazione circa le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento discende dall’art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. ed è essenziale ai fini della verifica, in concreto, della congruità dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 95 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. alle singole imprese associate. Peraltro, dopo qualche incertezza iniziale, la giurisprudenza amministrativa sembra essersi consolidata in tale senso e da ultimo ha ritenuto che le imprese che partecipano alle pubbliche gare d’appalto in associazione temporanea abbiano l’onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/06/2008 - SOA - REQUISITI AMMISSIONE

In data 05/05/2008 (GURI n. xx del xx/05/2008) il Comune di M. ha pubblicato un avviso di gara per lavori con procedura aperta “PISTA DA SCI ….” (bando integrale su http://www.…..it). Ai fini delle condizioni minime di partecipazione il bando prescrive che: "I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria OG 13 e classifica III nonché possedere certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.34/2000". L’ importo complessivo dell’ appalto, compresi o.s. è di euro 888.500,00, l’ importo dei lavori soggetti a ribasso d’ asta è di euro 875.100,00. Al punto 3 del disciplinare di gara viene richiesto ai concorrenti, ai fini dell’ ammissione alla gara, di allegare attestazione S.O.A. e, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, che documenti il possesso ella qualificazione nella categoria prevalente OG 13, per la classifica adeguata ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 554/99, nonché il possesso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000, di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000; il medesimo punto prescrive inoltre che, in caso di Associazione temporanea d’imprese di tipo orizzontale, tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere in possesso del predetto requisito (qualità aziendale). A tal fine si chiede con la presente un parere sulla legittimità di quest’ultima previsione del bando alla luce delle vigenti disposizioni, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera Autorità VCP n. 139/2002 e succ. det. n. 29/02, ed al fine di evitare disparità di trattamento tra concorrenti in relazione alla propria articolazione, singola o associata.


QUESITO del 08/08/2007 - ISO - QUALIFICAZIONE

Questo Comune deve bandire una procedura aperta per l’affidamento di un lavoro la cui categoria (unica e prevalente) rientra nella classifica III. Pertanto qualora un concorrente intenda partecipare alla gara come Impresa singola dovrà possedere, ai sensi dell’art. 8 della l. 109/1994, la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000. Si chiede: A) qualora due o più imprese qualificate per la II classifica (e pertanto non obbligate al possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000) intendano riunirsi in ATI orizzontale per assumere lavori rientranti nella classifica III: - tutte devono possedere obbligatoriamente la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, anche se non obbligate per legge al predetto possesso, poiché costituenti comunque un concorrente unico? - O solo l’impresa capogruppo-mandataria è obbligata al possesso della predetta certificazione? - O l’eventuale obbligatorietà del possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per tutte le imprese raggruppate, e quindi costituenti un singolo concorrente, deve essere eventualmente richiesto come requisito (facoltativo) nel bando di gara da parte di questa stazione appaltante? B) l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è mai espressa in merito?