Art. 33. Disposizioni finali

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di ispettorato generale per i contratti con il compito di provvedere, con l'attuale struttura organizzativa, all'esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per l'appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonchè alla stipulazione degli atti di transazione nell'interesse del Ministero stesso. All'ispettorato è demandato inoltre ogni adempimento relativo alle materie che residuano a seguito dell'abrogazione dell'Albo nazionale dei costruttori, con particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinato il contingente di personale da assegnare all'ispettorato nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.

2. Ai sensi dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso.

Condividi questo contenuto: