Art. 32. Appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l'importo dell'appalto da affidare;

b) esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell'appalto da affidare;

c) esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell'appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello dell'appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello dell'appalto da affidare;

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.

2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

3. Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

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