Art. 31. Appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare;
b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di euro, la percentuale è fissata al 40%;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà.
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra d'affari cosi figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. A partire dal 1o gennaio 2001 i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.