Art. 24. Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:

a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.

2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.

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Giurisprudenza e Prassi

LAVORI DIRETTI SUI BENI CULTURALI

AVCP COMUNICATO 2010

Rettifica del Comunicato alle S.O.A. n. 38 del 1° marzo 2004, limitatamente alle indicazioni sulle modalita' di attestazione nelle categorie OG2, OS2, OS25

TERMINI DI VERIFICA REQUISITI - ESCUSSIONE CAUZIONE

TAR VENETO SENTENZA 2008

Per quanto attiene all’incameramento della cauzione, il termine deve ritenersi non perentorio, in quanto non varrebbero in tale frangente le ragioni di speditezza amministrativa connesse alla conclusione della gara poste a base delle tesi della perentorieta', dovendosi - semmai - invocare i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' rispetto al fine pubblico che devono guidare l’attivita' amministrativa.

Piu' recentemente la medesima tesi è stata enunciata muovendo da una chiave, per cosi' dire, “adeguatrice” dei principi di fondo sui quali essa si fonda, avendo riguardo in tal senso al nuovo contesto normativo nel quale, in epoca successiva ai fatti di causa, è stata riproposta la disciplina in esame, ossia gli artt. 48 e 45 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.

Si sostiene, pertanto, che il termine di cui trattasi – ora segnatamente contemplato dall’art. 48 del D.L.vo 163 del 2006 - avrebbe carattere sollecitatorio e non anche perentorio in quanto sarebbe comunque lasciata alla discrezionalita' della stazione appaltante la valutazione delle conseguenze della mancata osservanza del termine medesimo, in relazione anche alla concreta entita' del ritardo e alla misura della sua incidenza sull'andamento della gara, specie allorquando la richiesta dimostrazione sia resa con qualche giorno appena di ritardo rispetto al termine assegnato; e ad avvalorare tale conclusione indurrebbero, per un verso, la considerazione per cui, con l’introduzione nel “sistema” dei contratti pubblici della nuova figura dell’avvalimento (cfr. art. 49 del medesimo D.L.vo 163 del 2006), il termine fissato dalla norma parrebbe incongruo in relazione alla possibilita' riconosciuta al concorrente invitato a fornire la richiesta dimostrazione per relationem, potendo invece, porsi per lui la necessita' di acquisire, in ordine ai requisiti dichiarati, elementi probatori presso altra ditta di cui intenda avvalersi; per altro verso, la considerazione che la sanzione prevista per il mancato rispetto del termine di 10 giorni dovrebbe ritenersi, per la sua gravita', correlata, nell'astratta comminatoria legislativa, non tanto alla tardiva dimostrazione, quanto alla mancata dimostrazione.