Art. 17. Requisiti d'ordine generale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L'autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;

al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

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Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE CONDANNA PENALE - EFFETTI SULLA QUALIFICAZIONE SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L’omessa dichiarazione della condanna penale è fatto piu' che sufficiente a sorreggere provvedimenti impugnati, in ragione della condanna per omicidio colposo per violazione della normativa posta a tutela degli infortuni sul lavoro, che attiene intrinsecamente all’attivita' dell’impresa ricorrente, circostanza adeguata e sufficiente per il ritiro della qualifica legittimante in questione e che non richiedeva alcuna autonoma e ulteriore valutazione per cosi' disporre la revoca delle attestazioni.

ANNULLAMENTO ATTESTAZIONE SOA PER DICHIARAZIONI FALSE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Cio' che rileva, al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsita' dei documenti sulla base dei quali essa è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca in ordine alla imputabilita' soggettiva del falso. Invero, la attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita'.

Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsita' non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione.

Tuttavia, è stato anche considerato che la non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

FALSE DICHIARAZIONI ALLE SOA DEL CEDENTE - CONSEGUENZE SUL CESSIONARIO

ITALIA SENTENZA 2011

Dal principio generale di successione nei rapporti giuridici oggettivi dell’azienda ceduta (cfr. art. 2558 Cod. civ.), nel cui novero rientrano anche gli effetti di queste dichiarazioni circa l’affidabilita' morale e professionale indistintamente valevoli verso le stazioni appaltanti pubbliche, consegue che, in caso di acquisto di ramo di azienda, incombe sull’imprenditore acquirente – che da quel momento diviene attributario delle qualificazioni - l’onere della verifica della veridicita' delle preesistenti attestazioni relative al plesso aziendale da lui acquisito e di cui assume, con le utilita', il rischio.

Al cessionario d’azienda possono dunque non essere, a questi fini, addebitate false dichiarazioni del cedente solo in caso di comprovata impossibilita' di loro conoscenza, seppur in presenza di opportune verifiche effettuate in occasione della cessione, in relazione alle dimensioni dell’impresa e al settore di attivita' interessato (cfr., in senso conforme, Cons. Stato, II, parere n. 1661/2005 del 25 maggio 2005, per il quale rimane imputabile all’acquirente la falsita' non difficilmente accertabile, ad es. mediante i certificati penali e dei carichi pendenti dei gestori della cedente).

ATTESTAZIONE SOA - FALSA DOCUMENTAZIONE - ANNULLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Cio' che rileva, al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsita' dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilita' soggettiva del falso.

Invero, l'attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita'.

Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsita' non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione.

Invero, la non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Cons. Stato, sez, VI, n 128 del 2005).

Detto altrimenti, l'imputabilita' soggettiva all'impresa della falsita' della documentazione de qua ha quale fondamentale conseguenza la perdita, da parte dell'impresa stessa, del requisito dell'affidabilita' morale e professionale.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che l’imputabilita' -intesa come riferibilita' oggettiva e soggettiva all’impresa che ha compiuto l’azione con dolo e colpa- se certo va esclusa laddove il falso sia addebitabile a soggetti terzi, estranei all’impresa e in alcun modo controllabili dalla stessa, non puo' esserlo viceversa allorche', come nel caso in esame, la condotta del soggetto cui è certo imputabile l’utilizzazione di false certificazioni è stata svolta sulla base di un incondizionato mandato avente ad oggetto il subingresso nel ramo di azienda e la predisposizione dell’istanza volta al conseguimento dell’attestazione Soa.

In un’ipotesi siffatta non puo' escludersi l’imputabilita' del falso al soggetto mandante salvo che non emergano -il che non puo' sostenersi nel caso di specie- significativi elementi attestanti l’attuazione, ad opera dell’incaricato, di manovre elusive del dovuto controllo.

FALSA DICHIARAZIONE - CONSEGUIMENTO ATTESTAZIONE SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Tra i requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione l’art. 17, comma 1, lettera m, del d.p.r. n. 34 del 2000, prevede la “inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”. Qualora fosse quindi provata la non imputabilita' del falso all’ impresa acquirente del ramo di azienda (nel nostro caso, la societa' appellante), cio' puo' rilevare, come correttamente osserva l’Autorita' appellata, non per mantenere in essere un documento comunque falso, con gli effetti positivi che si pretendono, ma soltanto per poter conseguire una nuova attestazione di qualificazione che altrimenti sarebbe preclusa ai sensi della disposizione richiamata.

Nel caso di specie le stazioni appaltanti, che avevano commissionato i lavori alla dante causa dell’attuale appellante, hanno fornito all’Autorita' per la vigilanza, su richiesta della stessa nel corso del procedimento di controllo a carico della societa' S.C.G., dati difformi da quelli prodotti dalla societa' ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

A titolo di esempio, sufficiente ai fini che interessano, il Comune nella nota 10.5.2004 informa l’Autorita' di vigilanza che “il certificato relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del quartiere Fiera di Via Ticino non è conforme all’originale depositato agli atti” in quanto, mentre il documento esibito dall’impresa riporta la dicitura che i lavori sono stati eseguiti regolarmente, quello rilasciato dalla stazione appaltante indica che i lavori al 18.9.2001 sono ancora in fase di collaudo, e che “per quanto riguarda il certificato relativo al completamento del parco pubblico di viale Sforza – lotto 2 sub A, non risulta ne' depositato ne' tanto meno rilasciato, come si evince dalla dichiarazione del direttore dei lavori che si allega in copia conforme”.

RILASCIO ATTESTAZIONE SOA - DOCUMENTAZIONE FALSA - PERDITA REQUISITI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2010

La perdita del prescritto requisito generale di cui all'art. 17 comma 1 lett.m) del DPR 34/2000 postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilita' soggettiva del fatto all'impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest'ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

In sostanza è richiesto che l'impresa sia consapevole della falsita' della documentazione e l'abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell'accertare la non veridicita' della documentazione prodotta.

In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui sia la determinazione dell'Autorita' che si è basata su tale automatismo sia la conseguente decadenza pronunciata dalla resistente soa risultano in palese contrasto con il disposto dell'art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

Nè a sostenere la fondatezza della tesi della resistente Autorita' risulta conferente il rilievo secondo cui la non imputabilita' all'impresa della false dichiarazioni accertate avrebbe rilevanza soltanto nell'ambito del procedimento, successivo ed eventuale, volto all'ottenimento dell'autorizzazione al conseguimento di una nuova autorizzazione.

LLPP: QUALIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2010

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.

Relativamente al possesso del sistema di qualità, l’art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B al medesimo decreto e, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000.

Pertanto, dal complesso delle citate disposizioni discende, in assenza di una specifica peculiarità della fattispecie in esame, la clausola del disciplinare, secondo la quale il candidato concessionario che intende eseguire i lavori deve possedere la qualificazione ISO 14000, e la conseguente esclusione dalla gara dell’impresa non sono conformi alla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. Costruzioni S.r.l. – Affidamento della concessione di costruzione e gestione di un Centro di Servizio per anziani non autosufficienti nel Comune di B. – S.A.: Comune di B. (PD).

DECADUTA ATTESTAZIONE SOA PER FALSE DICHIARAZIONI

AVCP DETERMINAZIONE 2010

Procedimento per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione a seguito di accertamento di false dichiarazioni; indicazioni interpretative dell'articolo 17, comma 1, lett. m) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

QUALIFICAZIONE LLPP - ATTESTAZIONE SOA

AVCP PARERE 2009

Nella fattispecie in esame, risulta essere stato violato l’art. 1, commi 3 e 4 del DPR n. 34/2000, cosi' come prospettato dall’impresa, la citata disposizione regolamentare, infatti, prevede, al comma 3, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, (e cioè per gli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.276 euro e per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea) l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici” ed al successivo comma 4, stabilisce, altresi', che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonchè dai titoli III [requisiti per la qualificazione] e IV [norme transitorie]”lavori pubblici”.

Da tale precetto normativo discende, quindi, che i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamene individuati dagli articoli 17 e s.s. del suddetto Regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non puo' prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati per legge.

Conseguentemente, è da ritenere che la clausola del disciplinare di gara per l’appalto dei lavori in oggetto - con la quale si richiede la “dichiarazione sostitutiva di avere eseguito, negli ultimi 10 anni, almeno una pista di atletica ad anello a 6 o 8 corsie con indicato il committente, il luogo e la data di esecuzione con allegata la fotocopia del relativo certificato di omologazione o dichiarazione di regolare esecuzione e conformita' al Regolamento Tecnico I.A.A.F. rilasciati da F.I.D.A.L.” - costituisce una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con il citato art. 1, commi 3 e 4 del DPR 34/2000, oltreche' con il favor partecipationis, cui devono uniformarsi le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa P. s.r.l. – Lavori di rifacimento pista di atletica presso lo stadio Comunale – Importo a base d’asta € 273.100,00 di cui euro 3.100,00 per oneri della sicurezza – S.A.: Comune di C. (Rimini).

FALSI CERTIFICATI LAVORI - INVALIDITA' ATTESTAZIONE SOA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

La falsa dichiarazione (o certificazione) ricadente sui requisiti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione è un fatto di tale gravita' da essere di per se' ostativo all’ottenimento (o mantenimento) dell’attestazione. Pertanto, nell’ambito del procedimento di controllo ex art. 14 del D.P.R. n. 34/2000, sono irrilevanti eventuali deduzioni delle imprese tese a sostenere l’ininfluenza dei certificati lavori non confermati dai soggetti emittenti nonche', in ogni caso, l’estraneita' all’alterazione dei certificati stessi. Infatti, cio' che rileva nel procedimento di controllo de quo, è il fatto oggettivo della falsita' dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita la qualificazione, indipendentemente dal numero e dalla entita' dei falsi e da ogni ricerca sulla imputabilita' soggettiva dell’alterazione. Invero, l’attestazione deve basarsi su documenti autentici e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita'; in tali circostanze l’attestazione va, dunque, annullata (vedi in tal senso anche det.ne Aut. Vig. 6/06).

In effetti, nel caso di specie, la delibera del 9.5.2007 si è limitata a rimarcare l’irrilevanza dell’eventuale estraneita' dell’impresa alla falsificazione dei documenti, a fronte di circostanze che in ogni caso imponevano l’eliminazione dell’attestazione basata su dati non veritieri.

Tuttavia, la non imputabilita' della falsita' all’impresa che ha conseguito l’attestazione, se non rileva ai fini del mantenimento dell’attestazione stessa comunque oggettivamente invalida per falsita' dei presupposti, acquista invece rilevanza ai fini del rilascio di una nuova attestazione, in quanto “in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), D.P.R. n. 34 del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione” (Consiglio di Stato, VI, n. 129/2005 e det. cit. Aut. Vig. n. 6/06)

CERTIFICAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n.210, così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n.266 ha disposto :

“1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento .

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. “

Numerose e importanti sono le innovazioni introdotte dalle disposizioni, sicuramente dovute all’avvenuta consapevolezza da parte del legislatore della estrema gravità del mancato rispetto obblighi contributivi , sia per quanto concerne i diritti dei lavoratori , sia per quel che riguarda la finanza pubblica (costretta ad impegnare ingenti risorse per porre rimedio ai notevoli deficit degli enti previdenziali), sia con riferimento alla corretta concorrenza tra le imprese del settore (potendo essere avvantaggiate le imprese che non rispettano in tutto o in parte ,anche sotto il profilo del non tempestivo adempimento, gli obblighi previdenziali).

Dal che deriva che la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti ( le quali peraltro dovevano a tal fine far riferimento ai soli dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici ) , ma è demandata agli enti previdenziali.

La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni ).

REVOCA ATTESTAZIONE SOA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

Per giurisprudenza costante l’omessa dichiarazione di un precedente penale valutabile ai sensi dell’art. 17 è sufficiente a revocare l’attestazione non sussistendo il possesso del requisito di cui alla lettera c) del D.P.R. n.34/2000.

CESSIONE DI AZIENDA - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO RISULTANTE DALLA TRASFORMAZIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

L’art. 35 della L. n. 109.1994 (nel testo vigente in Sicilia), dispone che:

“1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.

... omissis ...”.

Sulla base della norma richiamata, parte della giurisprudenza ha ritenuto che il principio della immodificabilità soggettiva dell’offerente durante le operazioni di gara debba ritenersi derogabile, dovendo ammettersi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell’azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l’idoneità soggettiva del subentrante.

Sennonché il C.G.A. con sentenze 29 settembre 2005 n. 636 e 22 marzo 2006 n. 100 è andato di contrario avviso, affermando che l’art. 35 della L. n. 109.1994 consente le modifiche soggettive dopo la stipula del contratto, ma non nella fase antecedente della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione, dal momento che, secondo la vigente normativa, per poter partecipare alle gare per l’affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici e stipulare i relativi contratti, le imprese devono essere adeguatamente qualificate e moralmente affidabili; vi è, cioè, la necessità che i requisiti (oggettivi) di tipo economico – finanziario e tecnico – organizzativo ed i requisiti (soggettivi o generali) di affidabilità morale e professionale, oltre a dover esistere al momento del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (Cfr. art. 17 del D.P.R. n. 34.2000 e successive modificazioni), siano sussistenti all’atto della partecipazione alla gara e permangano fino alla data della stipulazione dei relativi contratti.

CASSA EDILE - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2006

Il beneficio della dilazione, fruito dall’impresa, non esclude che la stessa abbia omesso il versamento dei contributi previdenziali secondo lo scadenzario previsto dalla legge e neppure esclude che il comportamento di tardivo pagamento integra, ex se, la grave violazione prevista sub lett. d) dell’art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m..

Quanto ai versamenti dovuti alla Cassa Edile nessuna rilevanza (men che mai un valore esimente dell’infrazione commessa) può annettersi alla circostanza secondo cui l’impresa avrebbe versato la somma corrispondente all’importo dei prescritti contributi previdenziali nelle mani di propri dipendenti. E’ infatti di tutta evidenza che tale versamento non può ritenersi equivalente al versamento da eseguire presso l’ente previdenziale creditore nei confronti del quale, e non nei confronti dei propri dipendenti, l’impresa è obbligata.

La circostanza aggiuntiva che l’impresa, alla data di rilascio dell’attestazione, pur essendo ancora debitrice, dichiari tuttavia di trovarsi in posizione di regolarità contributiva integra l’ipotesi di “falsa dichiarazione” di cui alla lett. m) dell’art. 17 del citato D.P.R. n. 34/2000 e s.m..

CONSORZI: VERIFICA REQUISITO LAVORO DISABILI

CGA SICILIA SENTENZA 2005

La formulazione dell’art. 17 della L. 68/1999 e la finalità che la stessa norma persegue inducono a configurare in essa ulteriori requisiti generali di ammissione alle pubbliche gare, simili a quelli relativi alla regolarità contributiva e previdenziale espressamente previsti dall’art. 17 del D. P. R. n. 34/2000, da tenere ben distinti da quelli di natura tecnico-organizzativa di cui al successivo art. 18, la sola conseguenza correttamente derivabile avrebbe dovuto essere quella di richiedere il possesso, e la certificazione, del requisito in esame anche in capo alle singole imprese esecutrici, e non solo in capo ai consorzi.

Non è condivisibile il principio secondo cui è legittima una clausola di esclusione, nel bando o nel disciplinare di gara, che qualifichi la dichiarazione in esame come condizionante non già la partecipazione alla gara d’appalto, ma solamente la stipulazione del contratto e la successiva consegna dei lavori.

Tale assunto si pone in evidente ed insanabile contraddizione con il tenore letterale dell’art. 17 L. 68/1999, secondo cui l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione e certificazione legislativamente previsti comportano di pieno diritto l’esclusione dalla gara, senza che sia necessaria, né rilevi, l’intermediazione di una clausola espressa della lex specialis, e senza che sia consentito procrastinare alla successiva fase di stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione il “poteredovere” di verifica.