Art. 18 Requisiti di ordine speciale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed

e-bis) della legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 26;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 22;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 22.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22, comma 7.

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonchè da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).

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Giurisprudenza e Prassi

MODIFICHE AL D.LGS. 163/2006 - SISTEMA QUALIFICAZIONE

AVCP COMUNICATO 2008

OGGETTO: criteri interpretativi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152/2008, terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici.

OS12 E ANNULLAMENTO DETERMINA AUTORITA' DI VIGILANZA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2006

Contrasta con il diritto comunitario, e perciò viene annullata, la determinazione n. 2/06 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. nella parte in cui fornisce chiarimenti dell’art. 18, comma 8 del DPR 34/00 limita la partecipazione alle gare d’appalto violando il principio di libera concorrenza. L’imposizione dell’obbligo a carico delle imprese di conseguire la certificazione del sistema di qualità anche per la produzione dei beni oggetto della categoria OS12, lungi dal costituire un adempimento che può essere realizzato dall’impresa con la semplice dimostrazione del possesso di una linea produttiva messa a disposizione anche da terzi, determina chiaramente una significativa riduzione del numero dei potenziali partecipanti alle procedure concorsuali e, quindi, una drastica riduzione dell’offerta, essendo, ovviamente, presenti sul mercato un numero ridotto di imprese costruttrici e ciò, in palese violazione, oltre che del principio di libertà di concorrenza, anche dell’altro principio, ampiamente applicato in ambito di pubbliche gare, di più ampia partecipazione delle imprese alle gare di appalto. La disposizione censurata, quindi, appare incompatibile con le norme ed i principi comunitari sopra illustrati per evidente violazione della libera concorrenza tra operatori, con la conseguenza che la stessa va disapplicata, essendo, in base al principio del primato del diritto comunitario, inidonea ad innovare nell’ordinamento interno.

QUALIFICAZIONE CAT. OS12

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2006

“Atto di indirizzo in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ascrivibili alla categoria OS12 - modalità di dimostrazione del requisito di cui all’art. 18, co. 8, ultimo cp, del DPR 34/2000 e succ. mod e int. ”

Le attestazioni variate, rinnovate o verificate a cura delle Società Organismo di Attestazione a far data dal 1. 01. 2006 dovranno essere rilasciate nella categoria OS12, per classifica pari o superiore alla III, solo ove l’impresa dimostri il conseguimento della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria OS12 (per esemplificazione dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi) come disposto dall’art. 18, comma 8, del DPR 34/2000;

Qualora l’attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data di emissione anteriore al 1. 1. 2006 e, pertanto, risulti possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione di sistema di qualità, le Stazioni Appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a Euro 1. 032. 913 ricadenti in categoria OS12, hanno l’obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta certificazione di sistema di qualità ed abbia in corso di svolgimento presso la Soa di riferimento l’istruttoria per l’adeguamento dell’attestazione circa il possesso della suddetta certificazione di qualità. E’ cura dell’impresa attestata, infatti, acquisire il requisito della qualità in parola e dimostrare tale possesso presso la SOA di riferimento, accedendo al meccanismo a tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla determinazione 40/2000 dell’Autorità.

Per l’esecuzione di lavorazioni di importo compreso tra Euro 50. 000 e Euro 1. 032. 913 ricadenti nella medesima categoria OS12, compete all’organo preposto alla collaudazione dei lavori accertare che l’impresa esecutrice produca una dichiarazione del produttore dei beni attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.

MODALITA' DI ATTESTAZIONE

AUTORITA LLPP COMUNICATO 2005

Ulteriori indicazioni sulle modalità di attestazione: a) Revisione dell’attestazione in corso di validità. Attestazione rilasciata in categoria OS2. Art. 15, comma 5-bis, del DPR 34/2000. Applicabilità del DM 294/2000; b) Variazione dell’attestazione in seguito alla morte del titolare di una ditta individuale; c) Applicabilità dell’incremento convenzionale premiante alle imprese individuali – art. 19 del DPR 34/2000; d) Composizione dello Staff tecnico - art. 18, comma 7, del DPR 34/2000; e) Accertamento del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lett. c),del DPR 34/2000 in sede di verifica triennale dell’attestazione; f) Verifica triennale e contestuale variazione minima dell’attestazione: tariffa da applicare; g) Pagamento del corrispettivo da parte dell’impresa, a seguito delle modifiche introdotte dal D. P. R. 10/03/2004, n. 93.

CRITERI PER RILASCIO SOA ALLA CAT OS18

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2004

Integrazioni in ordine ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18.

Ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell’allegato A del D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m. e dell’art. 18, comma 8, del medesimo regolamento, l’accertamento della sussistenza dell’adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera.

La disponibilità dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l’accertamento della disponibilità dello stabilimento per l’intera durata dell’attestazione è comprovata la capacità dell’impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell’allegato A) del suddetto regolamento.

Tenuto conto che l’art. 18, comma 8, del D. P. R. n. 34/2000 e s. m. prevede, ai fini della dimostrazione dell’attrezzatura tecnica, che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l’effettiva proprietà in capo all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria, lo stabilimento non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5.

La qualificazione può essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell’attestazione di qualificazione.

La condizione che la disponibilità dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modifica dell’attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilità.

Il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento, con l’obbligo di cui sopra, deve essere annotato nel registro della competente Camera di Commercio.