Art. 12 Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.

2. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all'allegato E.

4. L'importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.

5. Le SOA trasmettono all'autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.

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Giurisprudenza e Prassi

TARIFFE SOA

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato SEGNALAZIONE 2010

Corrispettivi dei servizi di attestazione per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.