Art. 8. Procedure per l'interrogazione dell'archivio

1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, é effettuata da dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio.

2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua ciascuna interrogazione.

3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce che qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, corrisponda ad una iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all'articolo 7, comma 3:

a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle indicate nella lettera a), privo della dicitura di cui all'articolo 9.

4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, risulti negativa, che venga automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione richiesta la apposita dicitura di cui all'articolo 9. In ogni caso, le camere di commercio possono rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al presente decreto prive della predetta dicitura quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.

5. Nei casi previsti dal comma 3, il dipendente della camera di commercio informa l'interessato che occorre acquisire presso la competente prefettura la comunicazione di cui all'articolo 3, anche per i provvedimenti di competenza delle camere di commercio, quando deve disporsi la sospensione o cancellazione dell'iscrizione.

6. Gli elementi essenziali di ogni certificato rilasciato sono conservati in un apposito archivio informatico del sistema informativo delle camere di commercio accessibile telematicamente da parte delle prefetture interessate.

7. Il sistema informativo delle camere di commercio collabora con il C.E.D. per consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente nell'archivio costituito a norma dell'articolo 7, del relativo codice fiscale.

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