Art. 7. Collegamento telematico

1. É attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo del Ministero dell'interno messo a disposizione della prefettura di Roma.

2. Il sistema informativo delle camere di commercio é quello di cui agli articoli 21, comma 4, e 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, operante, tra l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e registri delle camere di commercio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, d'ora in avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) sesso;

c) data e provincia di nascita;

d) cittadinanza;

e) comune di residenza.

5. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio.

6. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità telematica, l'archivio di cui al comma 3 al sistema informativo messo a disposizione della prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle comunicazioni previste dagli articoli 3 e 4.

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