Art. 2. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

1. La documentazione prevista dal presente regolamento é utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano ilprovvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
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Giurisprudenza e Prassi

INFORMATIVA ANTIMAFIA - LIMITE TEMPORALE UTILIZZAZIONE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Il regolamento di cui al d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) all'art. 2, comma 1, in tema di validita' della documentazione antimafia stabilisce: "La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti". (…) Il Collegio concorda (…) con l'orientamento espresso da Cons. Stato, V, 28 febbraio 2006, n. 851 e 12 giugno 2007, n. 3126, secondo cui l'attualita' dei fatti e del rischio, che deriva dall'emersione di tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata in organismi imprenditoriali, va intesa nel senso che, se non vi sono fatti nuovi, rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, non è ragionevole, per cio' solo, concludere per il suo venir meno.

Non si deve invero dimenticare, rileva il Collegio, che la ratio delle disposizioni regolamentari in questione (attuative della previsione di legge di cui all'art. 4 d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, a loro volta attuative della l. 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia), ostative alla partecipazione alle gare, riflette non gia' una funzione sanzionatoria, ma di prevenzione, finalizzata a costituire efficaci argini alla penetrazione criminale negli appalti pubblici. È percio' ragionevole, e conforme a proporzionalita', considerare a questi fini che la situazione di rischio di infiltrazioni, che non è costituita ma solo manifestata da singoli e rilevati episodi,si puo' considerare davvero fugata non gia' per il mero e formale successivo trascorrere di un cosi' breve lasso di tempo dall'ultima verifica fatta, quanto per la necessita' che siano sopravvenuti e accertati fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui era stato collegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri un avvenuto discostamento dalla situazione prima rilevata. Ne consegue, per non derogare senza base alla ragione e alla finalita' della legge, che quando il ricordato art. 2, comma 1, della disposizione regolamentare afferma che la documentazione è utilizzabile solo per sei mesi dal rilascio, intende riferirsi ai soli casi di documentazioni negative, vale a dire che attestino che non risultano infiltrazioni della criminalita' organizzata, e non gia' – come è nella specie – anche casi di documentazioni positive: queste conservano pertanto la loro capacita' interdittiva anche oltre quel termine.

GIUDIZIO PENALE ED INFORMATIVA PREFETTIZIA - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

A fronte di un accertamento del giudice penale tale, addirittura, da ritenere l’accusa neppure sostenibile in giudizio, le informazioni prefettizie interdittive alla partecipazione ad una gara d'appalto per presunto collegamento con organizzazioni criminali, sono da ritenersi di scarso significato. E’ ben vero che il giudizio penale, anche quando nettamente formulato in senso contrario, non esclude che l’Amministrazione possa individuare elementi di sospetto a carico dell’interessato, ma questa ha il dovere di motivare con il massimo rigore la sua valutazione sul pericolo di condizionamento mafioso.

INFORMATIVA TIPICA E ATIPICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Diversamente dall’informativa tipica, che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti previsti dall’art. 4, D.Lgs. n. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di sospensione - tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della societa' o dell'impresa), l’informativa atipica non ha carattere interdittivo ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalita' nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneita' morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la pubblica amministrazione.

Il carattere dell’informativa supplementare atipica, di strumento preventivo di difesa dalla criminalita', rende ininfluente che il procedimento penale a carico dell’amministratore di fatto della societa' si sia concluso con l’archiviazione, sia perche' il procedimento archiviato piu' essere riavviato in qualunque momento, sia perche' la posizione dell’amministratore di fatto aveva reso suscettibile di valutazione da parte della p.a. l’attivita' della societa' nel suo insieme e delle stesse persone che vi operavano.