Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche possono acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. La documentazione di cui al comma 1 non é comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.

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Giurisprudenza e Prassi

INFORMATIVA PREFETTIZIA - CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA ESENTE

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2013

Come gia' statuito in analoghi casi dalla giurisprudenza anche di questo TAR (i cui precedenti è sufficiente richiamare, essendo applicabili all'odierna fattispecie, cfr. da ultimo, TAR Reggio Calabria 13 febbraio 2012 n. 147 e 9 aprile 2013, nr. 210 e Consiglio di Stato, VI, 29 gennaio 2008, n. 240; V, 19 settembre 2008, n. 4533), è illegittima l'informativa antimafia rilasciata per contratti aventi valore inferiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.P.R. n. 252 del 1998 (art. 83 del Codice Antimafia, approvato con D.lgs. 159/2011), a norma del quale le pubbliche amministrazioni e le stazioni uniche appaltanti non possono comunque richiedere al Prefetto informative antimafia per contratti di appalto di importo inferiore a 300 milioni di lire (oggi corrispondenti ad euro 154.937,07).

L'effetto tipico dell'interdittiva è non gia' l'accertamento della "criminalita'" dell'imprenditore o della sua vicinanza collaborativa con organizzazioni criminali, bensi' l'individuazione del solo "rischio" che l'impresa non sia libera di determinarsi: per questo motivo, la soglia di valore che segna il limite della fattispecie non è disponibile, perche' costituisce un preciso punto di equilibrio del bilanciamento di opposti interessi, individuato dal legislatore. Tale limite è posto, infatti, per contemperare in maniera ragionevole e proporzionata l'esigenza di assicurare le ragioni di interesse pubblico alla prevenzione (ossia a che non interloquiscano con la PA e non usufruiscano cosi' di rimesse pubbliche operatori commerciali che, pur incensurati, possono comunque essere direttamente o indirettamente controllati dalla criminalita' organizzata) con l'altrettanto qualificata esigenza di consentire liberta' di impresa e speditezza degli affari ad operatori che comunque non sono colpiti da condanne o soggetti a conseguenti interdizioni sanzionatorie di natura penale, ed, al contempo, la celere effettuazione da parte della PA di spese, ordinativi e contratti di uso comune e di minore complessita' (secondo logiche di efficienza rilevanti in base ai principi generali di cui all'art. 97 della Costituzione).