1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 16 dicembre 1997, n. 486;
b) gli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c) l'articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47.