Art. 13. Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 16 dicembre 1997, n. 486;

b) gli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) l'articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47.

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