Art. 90 Responsabilità del consegnatario

1. Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.

2. Il comandante dell'ente può fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le attività di manutenzione e non può procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita è mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.

3. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.
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