Art. 91 Redazione e firma dei progetti

1. I progetti sono redatti, di norma, dagli uffici tecnici della Direzione competente, degli organi tecnici di Forza armata ovvero degli organi esecutivi del Genio, e sono firmati da ufficiali, marescialli e dipendenti civili appartenenti alla terza area funzionale con profilo tecnico ovvero alla dirigenza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
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