Art. 85 Collaudo

1. Il collaudo è disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le procedure e le modalità previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovrà corredare il certificato di collaudo.
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