Art. 84 Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori, nominato dal responsabile del procedimento, se non presente costantemente sul sito delle realizzazioni, nomina assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori.

2. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di urgenza, il direttore dei lavori, nell'ambito delle disponibilità economiche del contratto, assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo, salvaguardare la finalità del lavoro e soddisfare con immediatezza le esigenze. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
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