Art. 82 Documentazione progettuale

1. In deroga alla normativa generale sulla validazione e verifica del progetto, la progettazione dell'intervento è soggetta, previa approvazione per gli aspetti operativi da parte dell'organo di vertice sovraordinato, alla successiva approvazione tecnica da parte degli organi tecnici di cui all'art. 79. Tale progettazione si conforma ai principi tecnici desumibili dalle norme vigenti, ove applicabili.

2. I progetti dei lavori di cui al presente Capo sono redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento generale. Per gli interventi caratterizzati da semplicità tecnica o ripetitività può essere redatto immediatamente il progetto esecutivo o definitivo, per il successivo appalto integrato.
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