Art. 81 Programmazione

1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la realizzazione degli interventi.

2. L'approvazione delle proposte compete all'organo di vertice sovraordinato, acquisito il parere tecnico degli organi di cui all'art. 79 per i rispettivi interventi di responsabilità.

3. I programmi non sono soggetti agli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 196, comma 5, del codice.
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