Art. 74 Lavori soggetti a collaudo

1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 33, 62 e 63, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio.

2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali è rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.

3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 68, può disporre anche la redazione di un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

4. I lavori di cui al comma 1 eseguiti mediante i reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa, per i quali l'importo di forniture, noli e cottimi superi la soglia comunitaria, sono soggetti alla disciplina del collaudo in corso d'opera che comprende anche gli accertamenti circa la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche comprese nelle scritture private ai fini di quanto previsto all'art. 66, comma 5.

5. L'accertamento di conformità delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, fino agli importi previsti dalla soglia comunitaria, si effettua nell'ambito del certificato di regolare esecuzione ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento.
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