Art. 73 Pagamento delle spese in economia

1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.

2. In maniera analoga si procede per i lavori autorizzati dagli organi esecutivi del Genio.

3. Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative più vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.

4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.

5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali può avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere ordinativo o alle scritture private. Le modalità di accertamento sono oggetto di apposite circolari emanate da Geniodife.
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