Art. 49 Estensione delle verifiche di collaudo

1. In deroga all'art. 219, comma 1, del regolamento generale, in caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'ente deputato all'approvazione del contratto assegna un termine non superiore a quaranta giorni per il compimento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale dispone la decadenza dall'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo di collaudo per i danni derivanti dall'inadempienza.
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