Art. 48 Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo

1. I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, con anzianità di grado superiore a quella del direttore dei lavori, nonché funzionari civili di livello superiore a quello del direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del regolamento generale.

2. I collaudatori sono iscritti in apposito albo del Ministero della difesa.
Condividi questo contenuto: