Art. 38 Capo dell'organo esecutivo

1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è un ufficiale con grado dirigenziale del Genio.

2. Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento o di responsabile del procedimento di una o più fasi del procedimento, come indicato dall'art. 13.

3. Oltre a ricoprire l'incarico di cui al comma 2, il capo dell'organo esecutivo è responsabile della verifica e del controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi a essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale attività riferisce a questi ultimi circa la regolarità delle procedure amministrative seguite.
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