Art. 37 Assistente dei lavori

1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente con funzioni di assistente di cantiere. Nei casi più complessi possono essere nominati anche più assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici dell'opera da eseguire.

2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.

3. Gli assistenti sono sottufficiali, volontari in servizio permanente o dipendenti civili, in possesso di titolo di studio di geometra o perito edile, elettrotecnico o termotecnico.

4. Nei casi di particolare complessità tecnica possono essere nominati assistenti anche ufficiali del Genio o funzionari civili appartenenti alla carriera direttiva tecnica, con specifiche competenze tecniche nei settori relativi all'esecuzione delle opere, con funzioni di direttore operativo ai sensi dell'art. 149 del regolamento generale.

5. Per l'Arma dei carabinieri si applica l'art. 9, comma 5.

6. Ferma restando la responsabilità del coordinamento da parte del direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei lavori.
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